L’agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 346 diffusa ieri, ha chiarito che la deducibilità fiscale dei versamenti ai fondi integrativi da parte di un pensionato già aderente ad un altro fondo è solo successiva rispetto alla possibilità civilistica del comportamento. Secondo l’Agenzia, dunque, in primo luogo deve valutare se un soggetto già pensionato può iscriversi ad un nuovo fondo di previdenza complementare, conservando la posizione nel fondo negoziale fino al raggiungimento dei requisiti previsti per l’erogazione della prestazione.
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