La fruizione della NASpI non può ritenersi ricompresa tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione di previdenza complementare ma i lavoratori sottoposti alla procedura di mobilità possono esercitare la facoltà di riscatto, essendo irrilevante che gli stessi beneficino o meno della prestazione NASpI, la cui erogazione è subordinata alla presenza di ulteriori e specifici requisiti.
Questa è la risposta che la COVIP ha fornito, nel mese di dicembre 2016, ad un quesito posto da un’Associazione in materia di riscatto parziale della posizione individuale per mobilità.
Infatti, è la” procedura di mobilità” a rappresentare uno degli eventi al cui verificarsi è possibile per l’iscritto avanzare richiesta di riscatto parziale della posizione e non già la percezione della relativa indennità di mobilità che non è più in vigore dal 1° gennaio 2017, perché abrogata.
Tuttavia l’istituto della “procedura di mobilità” è ancora presente nel nostro ordinamento ed è rimasto sostanzialmente il medesimo anche dopo le modifiche, posto che la procedura di mobilità altro non è che un licenziamento a carattere collettivo.
Quindi la procedura di mobilità indicata dall’art. 14, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005 è quella prevista dall’art. 4 della Legge n. 223/1991, consistente in un licenziamento collettivo realizzato in presenza di determinati presupposti.
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