Previdenza integrativa Riscatto per mobilità

Pubblicato il 10 gennaio 2017

La fruizione della NASpI non può ritenersi ricompresa tra le causali che danno titolo al riscatto parziale della posizione di previdenza complementare ma i lavoratori sottoposti alla procedura di mobilità possono esercitare la facoltà di riscatto, essendo irrilevante che gli stessi beneficino o meno della prestazione NASpI, la cui erogazione è subordinata alla presenza di ulteriori e specifici requisiti.

Questa è la risposta che la COVIP ha fornito, nel mese di dicembre 2016, ad un quesito posto da un’Associazione in materia di riscatto parziale della posizione individuale per mobilità.

Infatti, è la” procedura di mobilità” a rappresentare uno degli eventi al cui verificarsi è possibile per l’iscritto avanzare richiesta di riscatto parziale della posizione e non già la percezione della relativa indennità di mobilità che non è più in vigore dal 1° gennaio 2017, perché abrogata.

Tuttavia l’istituto della “procedura di mobilità” è ancora presente nel nostro ordinamento ed è rimasto sostanzialmente il medesimo anche dopo le modifiche, posto che la procedura di mobilità altro non è che un licenziamento a carattere collettivo.

Quindi la procedura di mobilità indicata dall’art. 14, comma 2, lett. b), del D.Lgs. n. 252/2005 è quella prevista dall’art. 4 della Legge n. 223/1991, consistente in un licenziamento collettivo realizzato in presenza di determinati presupposti.

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