Previdenza complementare e prescrizione dei diritti di riscatto e trasferimento
Pubblicato il 18 marzo 2015
La
COVIP ha risposto ad un
quesito relativo alla prescrittibilità dei diritti di
riscatto,
trasferimento o
mantenimento della posizione individuale a seguito della
perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo.
In particolare, è stato chiesto se il
mancato esercizio del diritto di riscatto, trasferimento o mantenimento della posizione presso il Fondo, nel termine di cinque anni, o in alternativa di dieci anni, dalla data di perdita dei suddetti requisiti, determini il maturare della
prescrizione estintiva quinquennale (ex 2947 c.c.) o della prescrizione decennale (ex art. 2946 c.c.).
Al riguardo, la Commissione ha evidenziato che, in tema di prescrizione, nell’ambito della previdenza complementare trovano applicazione i principi di carattere generale dettati dal codice civile.
La
perdita dei requisiti di partecipazione prima del pensionamento, ai sensi dell’art. 14, D.Lgs. n.
252/2005, dà luogo alla possibilità di esercitare le diverse opzioni previste dall’ordinamento, consistenti nel
riscatto o nel
trasferimento della posizione per cui, in questo caso, non troverebbe applicazione la
prescrizione breve quinquennale ma quella
ordinaria decennale (ex art. 2946 c.c.).
Inoltre, l’iscritto che perda i requisiti di partecipazione prima del pensionamento può esercitare, oltre alla facoltà del riscatto e trasferimento della posizione, anche la facoltà di
mantenere la posizione individuale presso il fondo ed a tal proposito la Commissione ha rilevato che in difetto dell’esercizio dell’opzione di trasferimento o riscatto da parte dell’iscritto trova automatica applicazione la regola del
mantenimento della posizione presso la forma pensionistica.