Il Cndcec e l’Ancrel, l’associazione nazionale dei revisori dei conti, hanno pubblicato lo schema di parere sui preventivi 2016-2018, aggiornato con le previsioni della manovra e delle altre normative di interesse per i conti locali emanate fino al 31 dicembre 2015. E' in formato word e comprende tabelle excel elaborabili.
Lo schema è predisposto nel rispetto della parte II “Ordinamento finanziario e contabile del d.lgs.18/8/2000 n.267 (Tuel), dei principi contabili generali e del principio contabile applicato 4/2, allegati al d.lgs. 118/2011.
Per il riferimento all’anno precedente è stato indicato il rendiconto per l’anno 2015 e nel caso di formulazione prima della deliberazione del rendiconto, il riferimento deve essere sostituito con le previsioni definitive 2015.
Lo schema tiene conto delle norme emanate fino al 31/12/2015 e verrà aggiornato nel caso di sostanziali modifiche della normativa relativa al bilancio di previsione.
Dal 2016 non opera la distinzione tra il bilancio annuale e il bilancio pluriennale e viene meno l’obbligo di predisporre bilanci e rendiconto secondo un doppio schema (conoscitivo e autorizzatorio).
Resta l’obbligo di predisporre il rendiconto della gestione secondo lo schema adottato nel 2014, affiancato dallo schema per missioni e programmi (con funzione conoscitiva). L’elaborazione del bilancio di previsione 2016-2018 per missioni e programmi con funzione autorizzatoria è favorita dalla riclassificazione dei capitoli e degli articoli del bilancio gestionale (regioni e enti regionali) e del PEG (enti locali) per missioni e programmi, effettuata l’anno precedente per consentire l’elaborazione del bilancio di previsione 2015-2017 con funzione conoscitiva.
I capitoli/articoli, oltre che per missioni e programmi, devono essere riclassificati anche ai fini del piano dei conti finanziario (almeno al quarto livello), dal quale deriva anche la classificazione per categorie di entrata e per macroaggregati di spesa (secondo livello del piano dei conti finanziario), necessaria per l’elaborazione del rendiconto della gestione.
Per le riclassificazioni - ex articolo 7 del D.Lgs. n. 118/2011 – è vietata l’adozione del criterio della prevalenza, salvi i casi in cui è espressamente consentito.
Ove necessario, gli enti sono tenuti al cd. “spacchettamento” dei capitoli del bilancio gestionale o del PEG, al fine di garantire, in fase di gestione e di rendicontazione, una correlazione con rapporto di tipo 1:1 tra le voci del bilancio gestionale/PEG e le voci del piano dei conti finanziario di quarto livello.
L’obbligo di ripartire la spesa per missioni e programmi senza applicare il criterio della prevalenza riguarda anche la spesa di personale.
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