Al presunto evasore può essere sequestrata la polizza assicurativa stipulata, con suo denaro, in favore della moglie.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, respingendo il ricorso di un soggetto indagato per reati tributari, nei confronti del quale era stato disposto il sequestro preventivo per equivalente della polizza assicurativa sulla vita avente come beneficiaria la moglie.
Quanto alla legittimità del sequestro in caso di contratto di assicurazione a favore di un terzo – chiariscono gli ermellini - il diritto autonomo acquisito dal beneficiario ai sensi dell’art. 1920 c.c., non esclude che i premi versati dall'indagato possano essere sottoposti a sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente.
Infatti, anche a seguito del pagamento delle relative somme, il denaro non può, comunque, considerarsi come definitivamente uscito dal patrimonio del contraente (venendo accantonato in modo irreversibile ai fini del successivo pagamento al beneficiario), considerata sia la possibilità di revoca da parte dello stesso beneficiario ex art. 1921 c.c., che quella di riduzione e riscatto della polizza ex art. 1925 c.c.
Per tale ragione, conclude la Corte con sentenza. n. 11945 del 13 marzo 2017, deve essere condivisa la posizione del Tribunale del riesame (contestata dal ricorrente), secondo cui le somme in questione, in quanto comunque riconducibili alla disponibilità dell’indagato – ossia alla possibilità di quest’ultimo di esercitare sui beni de quibus un potere anche informale ma comunque diretto ed oggettivo – dovessero ritenersi assoggettabili al sequestro finalizzato alla confisca per equivalente, secondo quanto stabilito dall'art. 12 bis D.Lgs. n. 74/2000.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".