La risoluzione n. 96 dell’Agenzia delle Entrate, dello scorso 11 maggio, risponde all’interpello di una società operante nel settore del trattamento di metalli preziosi, interessata a stipulare con una banca svizzera un contratto di prestito d’uso di platino, in base al quale i beni continuerebbero ad essere proprietà della concedente, salva la possibilità per la società utilizzatrice di decidere in seguito per la restituzione o per l’acquisto. In base a ciò la società aveva chiesto all’Agenzia delucidazioni riguardo gli adempimenti da osservare ai fini dell’Iva.
Le Entrate hanno precisato che l’importazione di beni in prestito d’uso, per fini d’impresa, dà diritto alla detrazione dell’Iva corrisposta in dogana, ma trattandosi di importazione di platino non può essere assolta con il meccanismo del reverse charge. Il susseguente acquisto impone l’autofatturazione a scopo documentale per le imposte dirette tranne nell’ipotesi in cui il prezzo corrisposto al momento dell’acquisto sia superiore al valore tassato in dogana; in tal caso la società, relativamente alla differenza, dovrà contabilizzare l’operazione anche ai fini dell’Iva.
Per la restituzione dei beni al proprietario extraUe dovrà emettere fattura non imponibile. Il corrispettivo dovuto al proprietario estero per l’uso dei beni, inoltre, deve essere assoggettato all’Iva a cura del committente soggetto passivo nazionale.
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