Prestazioni professionali frazionate, privilegio su crediti esigibili negli ultimi due anni

Pubblicato il 31 maggio 2017

La Corte di cassazione ha confermato una decisione con cui il Tribunale, nell’ambito del fallimento di una società cooperativa, aveva riconosciuto il privilegio generale di cui all’articolo 2751-bis n. 2 c.c. solo su una parte del credito domandato da un professionista, ritenendo provato che solo alcune delle somme a quest’ultimo dovute fossero divenute esigibili negli ultimi due anni dell’opera professionale.

Ai sensi della disposizione richiamata, hanno privilegio generale sui mobili i crediti riguardanti le retribuzioni dei professionisti dovute, appunto, per gli ultimi due anni di prestazione.

Incarico unitario o frazionato?

Il professionista, un architetto, aveva fatto ricorso davanti ai giudici di legittimità sostenendo che, trattandosi, nella specie, di prestazioni unitarie e non frazionate, occorreva considerare la data in cui era cessata, nel complesso, l’intera prestazione.

Al riguardo aveva richiamato l’orientamento giurisprudenziale affermato nella pronuncia di Cassazione n. 2238/2001 in relazione ai compensi di un avvocato, con il quale era stata stabilita la spettanza del privilegio ex articolo 2751-bis n. 2 c.c. per tutte le prestazioni conclusesi nell’ultimo biennio di attività per conto del cliente, ove si fosse trattato del medesimo incarico, evidenziando come il “carattere unitario ed inscindibile della prestazione e la mancanza di liquidità ed esigibilità del diritto al compenso, per l’impossibilità di determinarlo prima del completo espletamento del mandato professionale o della sua definizione per altre ragioni, non consentono di ritenere “dovute” in un momento precedente le retribuzioni del professionista”.

A fronte di tale deduzione, la Suprema corte, dopo aver riaffermato la specificità dell’indirizzo richiamato in relazione all’attività professionale dell’avvocato, ha sottolineato che tale orientamento poggia sulla necessità di coordinare la norma sul privilegio con le disposizioni che disciplinano la determinazione del compenso e fissano il momento genetico del relativo diritto, rendendolo esigibile.

Prestazioni “frazionate” da contratto

In ogni caso, nella vicenda in esame, le specifiche previsioni contrattuali prevedevano quando sarebbero divenuti esigibili i crediti relativi alle singole prestazioni, per come, del resto, rilevato dal Tribunale di merito che aveva richiamato, al riguardo, le singole clausole di riferimento.

Specifiche previsioni contrattuali a cui – ha concluso la Cassazione con l’ordinanza n. 13540 del 30 maggio 2017 – si era correttamente attenuto il Tribunale nell’individuare il momento in cui erano divenuti esigibili i crediti per le prestazioni relative ai singoli disciplinari e nel ritenere, quindi, provato che solo per alcune delle somme richieste fosse riconoscibile il privilegio.

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