La comunicazione della revoca delle prestazioni collegate al reddito degli anni 2012 (campagna 2013) e 2013 (campagna 2014) sono state inviate dall’INPS con riferimento a quelle prestazioni per le quali non erano state fornite le dovute comunicazioni reddituali.
In merito, con messaggio n. 3446 del 30 agosto 2016, l’Istituto ha comunicato che sono state ricostituite a livello centrale le pensioni per le quali alla data dell’elaborazione i redditi degli anni 2012 e 2013 non risultavano rientrati.
Per le pensioni dell’AGO, delle Convenzioni Internazionali e delle prestazioni assistenziali, la lavorazione è stata effettuata a periodo chiuso, ed ha pertanto interessato gli anni 2012, 2013 e 2014.
È stata pertanto impostata come data fine calcolo arretrati la data del 31.12.2013 per il solo anno 2012 non rientrato e la data del 31.12.2014 per il solo anno 2013 non rientrato o entrambi.
Le prestazioni relative agli anni successivi non sono state elaborate e sono pertanto rimaste invariate.
Evidenzia l’INPS che i conguagli a debito fino a 12,00 euro non sono stati recuperati e che per l’impostazione degli eventuali piani di recupero centrale sulla pensione sono stati seguiti i criteri consueti.
I recuperi impostati a livello centrale saranno avviati a partire dalla rata di pensione di dicembre 2016 ma, per i soggetti residenti nei comuni colpiti dal sisma del 24 agosto 2016, l’avvio del recupero verrà differito.
L’ultima data utile per la presentazione delle dichiarazioni reddituali da parte dei pensionati inadempienti è fissata al 14 ottobre 2016 sia per l’anno 2012 che per l’anno 2013.
Se entro il termine stabilito verrà resa la dichiarazione e ricostituita la posizione:
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