In caso di prestazioni elementari e ripetitive, il criterio dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto di lavoro, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale.
Il principio, osservato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 26 novembre 2020, n. 27076, conferma i precedenti orientamenti giurisprudenziali volti al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per gli addetti a mansioni elementari e ripetitive.
In continuità con quanto ribadito dalla precedente sentenza n. 58/2009, il vincolo della subordinazione non ha i suoi caratteri indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, con la conseguenza che la scarsità e la saltuarietà delle prestazioni rese dal lavoratore non costituiscono elementi idonei a quantificare come autonomo un rapporto intercorso tra le parti. Risultano, invece, rilevanti:
Altresì, ulteriore elemento caratteristico è rinvenibile nell'utilizzo di attrezzature e materiali di proprietà dell'impresa che, a seconda delle mansioni effettivamente rese, può comportare una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.
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