Prestazioni elementari e ripetitive, gli indici del lavoro subordinato

Pubblicato il 30 novembre 2020

In caso di prestazioni elementari e ripetitive, il criterio dell'assoggettamento del prestatore all'esercizio del potere direttivo, organizzativo e disciplinare può non risultare significativo, occorrendo fare ricorso a criteri distintivi sussidiari, quali la continuità e la durata del rapporto di lavoro, le modalità di erogazione del compenso, la regolamentazione dell'orario di lavoro, la presenza di una pur minima organizzazione imprenditoriale.

Il principio, osservato dalla Corte di Cassazione nell'ordinanza 26 novembre 2020, n. 27076, conferma i precedenti orientamenti giurisprudenziali volti al riconoscimento del rapporto di lavoro subordinato per gli addetti a mansioni elementari e ripetitive.

In continuità con quanto ribadito dalla precedente sentenza n. 58/2009, il vincolo della subordinazione non ha i suoi caratteri indefettibili la permanenza nel tempo dell'obbligo del lavoratore di tenersi a disposizione del datore di lavoro, con la conseguenza che la scarsità e la saltuarietà delle prestazioni rese dal lavoratore non costituiscono elementi idonei a quantificare come autonomo un rapporto intercorso tra le parti. Risultano, invece, rilevanti:

Altresì, ulteriore elemento caratteristico è rinvenibile nell'utilizzo di attrezzature e materiali di proprietà dell'impresa che, a seconda delle mansioni effettivamente rese, può comportare una presunzione di subordinazione, che è onere del datore di lavoro vincere.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy