Con la consulenza giuridica n. 4/2022, l’Amministrazione finanziaria si esprime sulla territorialità Iva in caso di prestazioni composite ovvero complesse (operazioni concernenti sia prestazioni di servizi che fornitura di beni).
Il documento di prassi del 23 febbraio 2022 si riferisce alla fattispecie dei servizi di manutenzione degli elicotteri resi dal costruttore comunitario ad acquirenti italiani tramite una service station (un centro servizi, anch’esso italiano). Di fatto, però, per l’Agenzia la risposta resa deve ritenersi astrattamente valida per servizi analoghi riferibili a qualunque bene mobile.
Il caso analizzato è quello di un contratto "Pbh" mediante il quale una società italiana che opera in virtù di un mandato senza rappresentanza, offre ai clienti in Italia “servizi manutentivi integrati aeronautici” su elicotteri, che comprendono, fra l’altro, la consegna di parti di ricambio.
Il contratto Pbh prevede il coinvolgimento di 3 soggetti:
un Costruttore Comunitario di elicotteri;
una Service Station (i.e. Centro Servizi);
un Acquirente (normalmente il proprietario o utilizzatore dell'elicottero).
Il corrispettivo delle prestazioni viene addebitato, mensilmente, in base alle ore di volo. E’, infatti, determinato in base alle ore di volo, indipendentemente dal numero e dal valore dei ricambi, ed è dunque parametrato al costo presunto di assistenza e riparazione per usura.
A tal fine, il cliente deve comunicare, alle scadenze periodiche stabilite, le ore volate da ogni componente del velivolo alla service station, la quale emette fatture mensili che riguardano, quindi, sia servizi eseguiti che servizi da eseguire in base agli interventi programmati. A sua volta, la service station pagherà alla società estera (stabilita in un paese Ue) un compenso commisurato anch'esso alle ore volate.
Si chiede all’Amministrazione finanziaria se le operazioni di manutenzione oggetto del contratto Pbh rientrino tra le prestazioni di servizi generiche di cui all'articolo 7-ter del Dpr n. 633/1972 (risultando territorialmente rilevanti nel Paese ove è "stabilito" ai fini IVA il committente, soggetto passivo IVA, vale a dire in Italia), oppure tra le cessioni di beni.
Per sciogliere il dubbio sulla corretta qualificazione dell’operazione suddetta tra le prestazioni di servizi o la cessione di beni, ai fini del trattamento Iva, l’Agenzia delle Entrate richiama le considerazioni espresse dalla Corte di Giustizia UE, nella sentenza 4 settembre 2019, Causa C-71/18, secondo la quale "quando un'operazione è costituita da una serie di elementi e di atti, si devono prendere in considerazione tutte le circostanze nelle quali essa si svolge per determinare se tale operazione comporti, ai fini IVA, due o più prestazioni distinte o un'unica prestazione”.
Di fatto, però, non esiste una regola assoluta che permetta di determinare quando, ai fini Iva, un'operazione è complessa piuttosto che autonoma.
Secondo la Corte di Giustizia UE occorre, a tal fine, condurre una valutazione case by case, che consideri "la totalità delle circostanze in cui si svolge l'operazione in questione", ivi compresa "la dichiarata intenzione delle parti di assoggettare ad IVA un'operazione", comprovata da elementi oggettivi.
Con riferimento al caso di specie, secondo l’Agenzia delle Entrate, la totalità degli elementi contrattuali, le circostanze fattuali cui essi fanno riferimento nonché le concrete e oggettive modalità, comunemente riscontrabili, di eseguire un'attività di manutenzione, sono "così strettamente collegati da formare, oggettivamente, un'unica prestazione economica indissociabile, la cui scomposizione avrebbe carattere artificiale".
Pertanto, configurandosi come una prestazione generica, la stessa sarà territorialmente rilevante in Italia ai sensi dell'articolo 7-ter del Decreto IVA, con applicazione dell'aliquota IVA ordinaria del 22%.
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