Le istanze di accesso all’assegno di solidarietà garantite dal Fondo di Integrazione Salariale vanno presentate telematicamente all’INPS entro sette giorni dalla data di conclusione dell’accordo collettivo aziendale e la riduzione dell’attività lavorativa deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.
I suddetti termini non sono stati previsti come termini di decadenza ed assumono, pertanto, natura ordinatoria.
L’INPS ha, quindi, chiesto chiarimenti al Ministero del Lavoro in merito alla presentazione tardiva dell’istanza.
A seguito della risposta ministeriale, l’Istituto ha quindi reso noto che, nel caso di specie, si può applicare la regola generale secondo la quale l’assegno di solidarietà può essere riconosciuto a decorrere dal giorno successivo alla data della domanda.
Per il Ministero del Lavoro, infatti, quest’ultimo termine costituisce il dies a quo al quale ancorare la decorrenza della riduzione dell’attività lavorativa e del relativo trattamento integrativo.
Quindi, il messaggio INPS n. 1133 del 13 marzo 2017 specifica che non saranno indennizzabili le ore effettuate dalla data di inizio della riduzione richiesta fino al giorno di presentazione della domanda ed in caso di presentazione tardiva della domanda il datore di lavoro dovrà indicare tali ore non indennizzabili, utilizzando il modello allegato 2 della circolare n. 176/2016.
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