E’ stata depositata ieri, 23 dicembre 2020, la sentenza con cui la Corte costituzionale si è pronunciata in ordine alla sospensione della prescrizione per Covid.
Secondo la Consulta - sentenza n. 278/2020 - la predetta sospensione non viola il principio di legalità in quanto legata alla sospensione dei processi.
In particolare, sono state considerate in parte infondate e in parte inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dai Tribunali di Siena, di Spoleto e di Roma, con riguardo all’applicabilità della sospensione della prescrizione anche nei processi per reati commessi prima dell’entrata in vigore delle nuove norme.
La sospensione della prescrizione, si rammenta, è stata disposta dai decreti legge nn. 18 e 23 del 2020, emanati in relazione alla situazione emergenziale Coronavirus.
I giudici costituzionali hanno ritenuto che tale sospensione non sia illegittima, essendo ancorata alla sospensione dei processi prevista per fronteggiare l’emergenza sanitaria.
La cosiddetta “sospensione COVID” - si legge nella decisione - rientra nella causa generale di sospensione della prescrizione stabilita dall’articolo 159 del Codice penale e non contrasta con il principio costituzionale di irretroattività della legge penale più sfavorevole.
L’art. 159, infatti, prevede che il corso della prescrizione rimanga sospeso ogniqualvolta la sospensione del procedimento o del processo penale sia imposta da una particolare disposizione di legge.
La notizia della decisione era stata anticipata dall’Ufficio stampa della Consulta in una nota pubblicata il 18 novembre scorso.
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