Il giudice, nel dichiarare l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre la confisca per equivalente delle cose che hanno costituito il prezzo o il profitto del reato.
Parimenti, il giudice del gravame che riformi una sentenza di condanna emessa in primo grado, dichiarando l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione, deve contestualmente revocare la confisca per equivalente che sia stata disposta in primo grado in danno del condannato, disponendo, di conseguenza, la restituzione all'avente diritto dei beni erroneamente ablati, essendo venuto meno il sequestro cautelare per effetto della decisione di merito.
E' quanto concluso dalla Corte di cassazione – sentenza n. 7260 del 18 febbraio 2019 – nell'annullare una decisione di secondo grado con cui era stata riformata una condanna per dichiarazione infedele pronunciata dal giudice di prime cure.
La Corte d'appello, in particolare, aveva dichiarato il proscioglimento dell'imputato in considerazione dell'intervenuta estinzione, per prescrizione, del reato da questi commesso senza provvedere, però, a revocare l'avvenuta confisca per equivalente dei beni di proprietà dell'imputato sottoposti a sequestro preventivo.
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