Prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, il termine è quinquennale

Pubblicato il 11 settembre 2019

Il termine ordinario di prescrizione dei crediti iscritti a ruolo, pari a dieci anni (art. 2946 cod. civ.), trova applicazione solo quando il titolo è costituito da un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo. Quindi, essendo i crediti erariali iscritti a ruolo atti amministrativi, la prescrizione prevista è quella quinquennale.

Il chiarimento è giunto dall’INL, con la nota n. 7722 del 4 settembre 2019, in risposta alla richiesta di parere fornita dall’ITL di Avellino che chiedeva se sia condivisibile l’orientamento dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione - Direzione Regionale Campania, secondo la quale l’attività dell’agente della riscossione deve ritenersi soggetta al termine ordinario di prescrizione decennale.

Prescrizione da cinque a dieci anni, solo per provvedimenti definitivi

Per rispondere al quesito posto, l’INL richiama l’orientamento espresso in materia dalle Sezioni Unite della Cassazione, le quali, con sentenza n. 23397/2016, si sono pronunciate sulla possibilità di applicare la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, prevista dall’art. 2953 cod. civ., alle “fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali […] nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative […]”.

Con la citata sentenza la Suprema Corte, nel ribadire che la cartella di pagamento ha “natura di atto amministrativo” e come tale “è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia di giudicato”, ha ritenuto non applicabile a tali atti la disposizione contenuta nel suddetto art. 2953 c.c., in quanto la stessa trova applicazione alle ipotesi di riscossione coattiva dei crediti solo quando il titolo è costituito da un provvedimento giurisdizionale divenuto definitivo.

I giudici di legittimità hanno altresì chiarito che, non trovando applicazione l’art. 2953 c.c., la decorrenza del termine perentorio per proporre opposizione alla cartella stessa, pur determinando la sostanziale irretrattabilità del credito, non determina anche l’effetto della cd. conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario.

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