Sono riservate alla giurisdizione tributaria le controversie riguardanti, tra i fatti estintivi dell'obbligazione tributaria, la prescrizione maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento? Anche se la prescrizione venga eccepita in sede di ammissione al passivo fallimentare?
Ai quesiti hanno risposto le Sezioni Unite civili della Corte di cassazione con sentenza n. 34447 del 24 dicembre 2019.
In particolare, il Collegio di legittimità ha enunciato un preciso principio di diritto per i casi in cui, in sede di ammissione al passivo fallimentare, sia eccepita dal curatore la prescrizione del credito tributario maturata successivamente alla notifica della cartella di pagamento.
In dette ipotesi – hanno precisato le SS. UU. – “viene in considerazione un fatto estintivo dell'obbligazione tributaria di cui deve conoscere il giudice delegato in sede di verifica dei crediti e il tribunale in sede di opposizione allo stato passivo e di insinuazione tardiva, e non il giudice tributario”.
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