Prepensionamento dipendenti poligrafici, domande da riesaminare

Pubblicato il 29 marzo 2019

Le domande di prepensionamento dei dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici vanno riesaminate alla luce delle novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 all’art. 1, co. 277 della L. n. 145/2018. Di conseguenza, per effetto del finanziamento della spesa per i trattamenti pensionistici in argomento, le domande di prepensionamento, presentate entro il 2 marzo 2018, possono ora essere accolte nel limite di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2018 al 2022 e nel nuovo limite di un milione di euro per l’anno 2023.

A darne notizia è l’INPS, con la circolare n. 47 del 28 marzo 2019.

Requisiti prepensionamenti poligrafici

L’art. 1, co. 154 della L. n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) riconosce ai lavoratori dipendenti poligrafici di aziende editoriali e stampatrici di periodici che hanno cessato l'attività per crisi aziendale, la possibilità di pensionarsi in anticipo sulla base dei requisiti di accesso vigenti alla data del 31 dicembre 2013. A tal fine, come accennato, è necessario che la cessazione dell’attività dia luogo ai trattamenti di integrazione salariale straordinaria (CIGS) per effetti di accordi stipulati tra il 1° gennaio 2014 e il 31 maggio 2015.

Restano, invece, esclusi dal beneficio previdenziale coloro i quali hanno ripreso l’attività lavorativa dipendente a tempo indeterminato.

Condizioni prepensionamenti poligrafici

La normativa può essere applicata anche ai lavoratori che, dopo il periodo di godimento del trattamento CIGS finalizzato al prepensionamento, hanno continuato a svolgere attività lavorativa alle dipendenze della medesima azienda editoriale ovvero siano stati collocati in mobilità.

Per accedere al prepensionamento è necessario che i lavoratori, nel periodo di godimento della CIGS, abbiano maturato:

Invio domande prepensionamento poligrafici

Come accennato, le domande per accedere al beneficio dovevano essere inviate entro il 2 marzo 2018 (v. INPS. Messaggio n. 722/2018). Ai fini della gestione delle domande, l’INPS verificherà le seguenti condizioni:

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