L’Inps fornisce indicazioni operative – con circolare n. 90 del 24 maggio 2017 - per l’accesso anticipato al pensionamento per gli addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti, a seguito delle novità introdotte dalla legge di Bilancio 2017 (n. 232/2016).
Tale legge ha apportato modifiche al decreto legislativo 21 aprile 2011, n. 67, con particolare riferimento al requisito oggettivo, al mancato adeguamento in via transitoria dei requisiti pensionistici agli incrementi della speranza di vita, alla disapplicazione delle c.d. finestre mobili, al termine per la presentazione della domanda di accesso al beneficio.
A decorrere dal 1° gennaio 2017 i lavoratori addetti alle lavorazioni particolarmente faticose e pesanti hanno diritto al trattamento pensionistico anticipato qualora abbiano svolto una o più delle predette lavorazioni per un periodo di tempo pari:
a) ad almeno sette anni negli ultimi dieci di attività lavorativa
ovvero
b) ad almeno la metà della vita lavorativa complessiva.
Si precisa che ai fini del riconoscimento del beneficio in parola non occorre che i periodi di svolgimento di attività lavorativa particolarmente faticosa e pesante siano continuativi, né che nell’anno di perfezionamento dei requisiti pensionistici, ovvero, nell’ultimo anno di lavoro, l’interessato abbia svolto tale attività.
Sullo svolgimento di lavoro notturno a turni, la circolare n. 90/2017 specifica che:
- per i lavoratori notturni a turni che abbiano prestato attività per un numero di giorni lavorativi all’anno sia da 64 a 71, sia da 72 a 77, si applica il beneficio previsto per l’attività svolta per il periodo di tempo più lungo nell’ambito del periodo minimo previsto dal comma 2 dell’articolo 1 L. 67/2011 (7 anni negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, ovvero, metà della vita lavorativa complessiva);
- qualora i lavoratori notturni a turni che hanno prestato attività per un numero di giorni lavorativi all’anno inferiori a 78, hanno anche svolto mansioni particolarmente usuranti, sono stati alla cosiddetta “linea catena”; hanno guidato veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto collettivo, hanno svolto attività notturna per un numero di giorni all’anno pari o superiore a 78, hanno prestato attività notturna per almeno tre ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le cinque del mattino per periodi di durata pari all’intero anno lavorativo, si applica il beneficio previsto per i lavoratori che abbiano prestato attività in turni inferiori a 78 giorni l’anno solo se, prendendo in considerazione il periodo complessivo in cui sono state svolte le restanti attività, il lavoro da turnista con meno di 78 notti sia stato svolto per un periodo superiore alla metà.
La legge di Bilancio 2017 ha disposto che i requisiti pensionistici vigenti alla data del 31 dicembre 2016 non verranno adeguati alla speranza di vita fino al 31 dicembre 2026.
Fino al 31/12/2016 si poteva accedere al trattamento pensionistico in base alle “quote” e comunque rispettando il periodo di 12 mesi (se lavoratori dipendenti) o 18 mesi (se autonomi) prima di incassare la pensione.
Dal 2017, però, sono state eliminate le finestre mobili, quindi non si applica il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico di 12 mesi (per i lavoratori dipendenti) o di 18 mesi (per i lavoratori autonomi) dalla data di maturazione dei previsti requisiti.
I lavoratori che hanno presentato la domanda per la pensione da “usurati” in base alle regole in vigore fino all’anno scorso accedono alla pensione senza attendere l’apertura della finestra, ma comunque con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017.
Per accedere al prepensionamento, il lavoratore deve trasmettere la relativa domanda e la necessaria documentazione entro:
La domanda e la relativa documentazione devono essere presentate alla competente struttura territoriale dell’Istituto utilizzando l’apposita procedura telematica (anche presso gli enti di patronato), oppure avvalendosi del modulo AP45 reperibile sul sito Inps, nella sezione moduli.
I termini, come si evince, sono stati superati ma con messaggio 794/2017 del 23 febbraio l’Inps ha comunque fornito le indicazioni utili per presentare le domande.
Il mancato rispetto dei suddetti termini suindicati comporta, dopo l’accertamento positivo dei requisiti, il differimento della decorrenza del trattamento pensionistico anticipato come segue:
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