E' stata confermata dalla Cassazione la sentenza di condanna penale impartita al legale rappresentate di un panificio industriale per aver impiegato, nella preparazione degli alimenti, farine invase da parassiti quali blatte e farfalline.
L'imputato aveva impugnato la decisione di merito lamentando una errata lettura e valutazione dell'istruttoria dibattimentale: secondo la sua tesi, mancavano le prove per l'elemento oggettivo del reato e per l'elemento soggettivo.
Lo stesso aveva, in particolare, evidenziato che i testimoni escussi in dibattimento non avevano indicato dove precisamente erano collocati i sacchi della farina, se nei luoghi destinati alla panificazione o in altri settori del panificio.
Di fatto – aveva dedotto - la sentenza aveva fondato la condanna sulla base delle foto prodotte dal PM in supporto informatico che erano state scattate dai NAS durante un'ispezione; foto che, tuttavia, non erano state sottoposte ai testi per la relativa conferma.
Da qui la richiesta di annullamento della condanna.
La Terza sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 2576 del 21 gennaio 2019, ha, tuttavia, ritenuto inammissibile il ricorso promosso dall'imputato, per manifesta infondatezza dei motivi e per genericità.
Nel dettaglio, i giudici di Piazza Cavour hanno evidenziato l'adeguatezza della motivazione della sentenza impugnata nella quale era stato rilevato come, al momento dell'ispezione sanitaria dei NAS, fossero stati rinvenuti, nel laboratorio, sacchi di farina aperti ed invasi da parassiti, ed altre carenze igienico sanitarie.
Le condizioni degli alimenti erano stati illustrate anche dai testi e risultavano dal verbale di ispezione igienico sanitaria oltre che dalle numerose foto dei luoghi effettuate dalla Polizia giudiziaria nel corso dell'ispezione.
Nel testo della sentenza la Suprema corte ha affermato, in proposito, un particolare principio di diritto.
Le foto scattate durante un'ispezione dello stato dei luoghi da parte della PG, e allegate al verbale di ispezione e di sequestro “devono considerarsi atti irripetibili, come tali non più riproducibili, con la conseguenza che, essendo legittimo il loro inserimento nel fascicolo per il dibattimento, possono essere valutate dal giudice come fonte di prova, senza che sia necessaria una conferma da parte dei verbalizzanti in sede dibattimentale”.
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