L'agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 89 del'8 maggio 2007, chiarisce che le somme corrisposte a titolo di premio per il miglioramento della qualità del servizio di distribuzione dell'energia elettrica, nel caso di specie dalla Cassa conguaglio per il settore elettrico, devono essere considerate fuori dall'ambito di applicazione dell'Iva, in quanto rappresentano delle erogazioni di denaro che non sono considerate cessioni di beni. Già con la risoluzione n. 362364/77 l'Agenzia stessa aveva espresso il concetto che gli introiti affluiti alla Cassa conguaglio per il settore elettrico hanno natura di mera movimentazione finanziaria e, quindi, sono esclusi dal campo di applicazione dell'Iva. Con la politica dei premi viene attuata una redistribuzione di una parte del corrispettivo assolto dall'utenza “sul quale è già stato applicato il tributo”; diversamente, se il premio dovesse essere gestito autonomamente, configurandosi come corrispettivo di un servizio specifico reso dovrebbe essere assoggettato ad Iva.
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