Anche se l’accordo aziendale stabilisce un premio di fedeltà al compimento di un determinato numero di anni di effettivo servizio, occorre tenere in considerazione anche i periodi di congedo parentale (ex astensione facoltativa dal lavoro) per non violare il principio di non discriminazione.
Così si è pronunciata la Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 26663 del 22 ottobre 2018, in merito ad una banca che aveva negato il premio di anzianità ad una dipendente ritenendo insussistente il requisito dei 30 anni di effettivo servizio, in quanto la stessa aveva goduto di due periodi semestrali di astensione facoltativa per maternità, non computabili ai fini del servizio effettivo.
La Direttiva n. 2006/54, riguardante l’attuazione del principio delle pari opportunità e della parità dì trattamento fra uomini e donne in materia di occupazione, ha statuito, nei considerando, che la parità fra uomini e donne è un principio fondamentale del diritto comunitario.
Il Trattato sull’Unione Europea sancisce, infatti, la parità fra uomini e donne quale «compito» e «obiettivo» della Comunità e impone alla stessa l’obbligo concreto della sua promozione in tutte le sue attività.
Inoltre, dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia risulta chiaramente che qualsiasi trattamento sfavorevole nei confronti della donna in relazione alla gravidanza o alla maternità costituisce una discriminazione diretta fondata sul sesso.
Infine, si rappresenta che il D.Lgs. n. 198/2006, di attuazione della citata Direttiva, impone di assicurare la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini in tutti i campi, compresi quelli dell'occupazione, del lavoro e della retribuzione.
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