Premi di fine anno, detraibilità in bilico

Pubblicato il 26 marzo 2007

Con sentenza 5006 del 5 marzo scorso, , computando diversamente i rapporti che regolano gli “sconti-prezzo” rispetto ai più generici premi di “fine anno”, ha stabilito che, necessariamente, sconti e premi di fine anno non debbano essere soggetti al medesimo trattamento Iva.

 

Se con i premi di fine anno le imprese riconoscono somme ai propri clienti al raggiungimento di obiettivi prefissati di fatturato o quantità acquistate, accade, invece, che tali somme siano percepite proprio come sconti-prezzo, nei casi in cui il soggetto ha la ragionevole certezza di raggiungere l’obiettivo che legittima il premio. Assume perciò grande rilevanza, in tale circostanza, la statuizione della Suprema Corte che qualifica l’operazione: solo lo sconto che incide sul prezzo della merce venduta rileva ai fini Iva, restando il premio di fine anno un contributo autonomo, privo di collegamento causale con operazioni imponibili.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Metalmeccanica artigianato - Ipotesi di accordo del 19/11/2024

26/11/2024

Contrasto alla violenza nei confronti del personale sanitario: legge in GU

26/11/2024

Avvocati: area web in caso di notifica non effettuata per causa imputabile al destinatario

26/11/2024

Metalmeccanica artigianato. Rinnovo

26/11/2024

Testo unico rinnovabili 2024: via libera dal CdM

26/11/2024

Tabella Unica per i risarcimenti da sinistro: sì definitivo del Governo

26/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy