Con sentenza 5006 del 5 marzo scorso, , computando diversamente i rapporti che regolano gli “sconti-prezzo” rispetto ai più generici premi di “fine anno”, ha stabilito che, necessariamente, sconti e premi di fine anno non debbano essere soggetti al medesimo trattamento Iva.
Se con i premi di fine anno le imprese riconoscono somme ai propri clienti al raggiungimento di obiettivi prefissati di fatturato o quantità acquistate, accade, invece, che tali somme siano percepite proprio come sconti-prezzo, nei casi in cui il soggetto ha la ragionevole certezza di raggiungere l’obiettivo che legittima il premio. Assume perciò grande rilevanza, in tale circostanza, la statuizione della Suprema Corte che qualifica l’operazione: solo lo sconto che incide sul prezzo della merce venduta rileva ai fini Iva, restando il premio di fine anno un contributo autonomo, privo di collegamento causale con operazioni imponibili.
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