Le disposizioni che prevedono la nullità degli atti di trasferimento di immobili non in regola con le norme urbanistiche si applicano anche al contratto preliminare.
Questo, però, nel solo caso in cui l’immobile oggetto di trattativa non possa essere in alcun modo oggetto di condono.
Se, invece, l’immobile è condonabile, e dunque validamente trasferibile, le irregolarità del bene al momento del preliminare non determinano la nullità di tale contratto.
Lo ha chiarito la Corte di cassazione con ordinanza n. 29717 del 15 novembre 2019.
Nella decisione, gli Ermellini hanno ribadito il principio secondo cui la sanzione della nullità prevista dall’articolo 40 della Legge n. 47/1985 per i negozi relativi a immobili privi della necessaria concessione edificatoria trova applicazione ai soli contratti con effetti traslativi e non anche a quelli con efficacia obbligatoria (come il preliminare di vendita); e ciò, non solo in ragione del tenore letterale della norma, ma anche perché la dichiarazione di cui all’articolo 40, comma2, della Legge citata, in caso di immobili edificati anteriormente all’1 settembre 1967, o il rilascio della concessione in sanatoria, possono intervenite successivamente al preliminare medesimo.
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