Preliminare senza concessione valido

Pubblicato il 10 maggio 2016

La sanzione della nullità prevista dall’articolo 40 della Legge n. 47/1985 con riferimento a vicende relative ad immobili privi della necessaria concessione edificatoria è applicabile ai soli contratti con effetti traslativi e non anche con riferimento ai contratti con efficacia obbligatoria, quale il preliminare di vendita.

In tale contesto, la dichiarazione e la produzione della documentazione relative alla regolarità dell’edificazione ben possono essere rese e prodotte all’eventuale concessione in sanatoria o alla domanda di oblazione e ai relativi primi due versamenti, all’atto della stipulazione del definitivo contratto traslativo, ovvero in corso di giudizio e prima della pronuncia ai sensi dell’articolo 2932 del Codice civile che tiene luogo di tale contratto.

In particolare, l’eventuale documentazione relativa ai versamenti delle due rate di oblazione prodotta in giudizio di appello non può essere ritenuta inammissibile per il fatto che nel contratto preliminare manchi l’indicazione degli estremi della concessione edilizia e della intervenuta sanatoria, in quanto, come ricordato, detta documentazione può essere depositata fino alla pronuncia della sentenza ex articolo 2932 del Codice civile, ed ossia di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere il contratto.

E’ quanto sancito dai giudici di Cassazione nel testo della sentenza n. 9318 del 9 maggio 2016.

Documentazione indispensabile per esecuzione in forma specifica

Nella vicenda in esame la Suprema corte ha cassato, con rinvio, la decisione con cui la Corte d’appello aveva ritenuto che non potesse farsi luogo alla valutazione della indispensabilità della documentazione di cui l'attore aveva chiesto l’ammissione in appello (i versamenti delle due rate di oblazione), sull’assunto che nel contratto preliminare mancasse l’indicazione degli estremi della concessione edilizia e della sanatoria.

Per la Cassazione, ossia, i giudici di merito avevano erroneamente inteso il precetto di cui all’articolo 40 della Legge n. 47/1985; ed infatti, l’indicazione dei citati elementi non era affatto necessaria ai fini della validità del contratto preliminare e i documenti comprovanti la concessone edilizia e la sanatoria ben potevano essere prodotti in sede di pronuncia della sentenza ex articolo 2932 del Codice civile.

La Corte di secondo grado, in defintiva, avrebbe dovuto valutare l’indispensabilità della documentazione prodotta dall’attuale ricorrente ai fini della pronuncia sulla domanda di trasferimento coattivo della proprietà dell’immobile. Ciò a prescindere della eventuale mancata indicazione degli estremi della domanda di condono dell'immobile da trasferire nel preliminare.

 

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