Preliminare prima casa, IVA a credito per l’under 36 se nominato dal padre

Pubblicato il 12 maggio 2022

Un genitore che effettuata un preliminare d’acquisto della prima a casa in favore del figlio under 36, il quale ha versato caparra e acconto, non impedisce a quest’ultimo di usufruire del credito d’imposta pari all’Iva versata. Ciò vale anche se le fatture sono intestate al genitore. Unica regola da rispettare è che il genitore lo abbia formalmente “nominato” titolare della proprietà.

A chiarirlo è l’Agenzia delle Entrate con la risposta n. 261 dell’11 aprile 2022.

Acquisto prima casa under 36, il caso

Il caso analizzato è quello del genitore che stipula, con l’impresa costruttrice di un edificio, un contratto preliminare e che poi nomina un figlio per la stipula del rogito. Dato che è il padre a stipulare il preliminare e a pagare caparre e acconti fino a che la nomina del figlio non sia espressa, le fatture dell’impresa costruttrice vengono intestate al padre.

Acquista prima casa under 36, agevolazione IVA

L’istante chiede all’Agenzia delle Entrate se può godere di un credito d'imposta, di cui all’art. 64, co. 7 del D.L. Sostegni-bis, di ammontare pari all'imposta sul valore aggiunto corrisposta in relazione all'acquisto della prima casa, in favore dei giovani che non hanno ancora compiuto 36 anni di età

Sul punto, la norma prevede che il credito d'imposta può essere portato in diminuzione dalle imposte di registro, ipotecaria, catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito, ovvero può essere utilizzato in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto.

Il credito d'imposta in ogni caso non dà luogo a rimborsi, in quanto le fatture relative alla caparra e agli acconti, con applicazione dell'Iva al 4%, emesse dall'impresa costruttrice, sono state intestate al padre che ha sottoscritto il contratto promettendo di acquistare per sé o per persona fisica o giuridica da nominare il diritto di piena ed esclusiva proprietà dell'immobile.

Acquisto prima casa under 36, presupposti per l'agevolazione

Sulla questione, l’Agenzia delle Entrate afferma che se ricorrono i presupposti di eredità e di reddito dell’agevolazione “under 36”, nel caso di compravendita soggetta a Iva, l’acquirente deve corrispondere l’imposta all’impresa venditrice. Tuttavia, matura un credito d’imposta (spendibile per pagare qualsiasi tributo sia dovuto dal contribuente a qualunque titolo) pari all’Iva addebitata nelle fatture d’acquisto; mentre, nel caso in cui la compravendita sia soggetta a imposta di registro, ogni imposta dovuta per la compravendita è azzerata.

Dunque, l’agevolazione non è influenzata dal fatto che il rogito sia stipulato da un under 36 beneficiario di una dichiarazione di nomina discendente da un contratto per persona da nominare; a condizione, però, che dall’atto di compravendita, stipulato in esito alla dichiarazione di nomina, risultino specificamente enunciati gli acconti già pagati dal contraente originario, autore della nomina, con indicazione dei relativi importi e delle modalità di pagamento nonché gli estremi delle fatture al medesimo intestate.

In altri termini, dall'atto di compravendita deve risultare l'ammontare di Iva corrisposta in relazione all'acquisto agevolato, che andrà a costituire il credito d'imposta riconosciuto a favore dell'acquirente under 36.
Per completezza, infine, l’Agenzia ricorda che il credito d'imposta spetta nella misura massima del 4%. Infatti, il comma 7 dell'articolo 64 prevede un credito d'imposta per gli atti soggetti a Iva "di cui al comma 6" ovvero per "gli atti traslativi a titolo oneroso della proprietà di 'prime case' di abitazione”.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy