Preliminare non valido se firmato solo dal marito

Pubblicato il 07 aprile 2018

Nel caso di contratto in cui figurano entrambi i coniugi in comunione legale

In regime patrimoniale di comunione legale, la previsione di cui all'articolo 184 del Codice civile secondo cui "gli atti compiuti da un coniuge senza il necessario consenso dell'altro coniuge e da questo non convalidati sono annullabili se riguardano beni immobili o beni mobili elencati nell'art. 2683" presuppone l'effettiva autonoma disposizione di un bene comune da parte di uno solo dei coniugi.

La stessa, per contro, non si applica nel caso in cui tutti i contraenti siano a conoscenza della comunione dei beni tra i coniugi e questi ultimi figurino entrambi nel contratto come venditori.

In tale ipotesi, infatti, il mancato consenso di uno dei due impedisce il sorgere di una valida obbligazione neanche a carico dell'altro.

Cassazione: articolo 184 c.c. inapplicabile

E’ questo il principio di diritto ribadito dalla Corte di cassazione con sentenza n. 8525 del 6 aprile 2018, con la quale è stata ritenuta non fondata la pretesa dei ricorrenti di veder affermata la validità del contratto di compravendita per essere decorso il termine annuale concesso al coniuge dall'articolo 184 citato, utile per far annullare l'atto stipulato senza il suo consenso.

Nella vicenda esaminata – hanno sottolineato gli Ermellini - le parti avevano predisposto un contratto in cui figuravano in qualità di venditori sia il marito che la moglie, senza tuttavia mai ottenere la sottoscrizione di questa.

Non poteva dirsi, in detto contesto, che il primo avesse disposto autonomamente di un bene della comunione, essendo, per contro, pacifico che “tutte le parti erano consapevoli della comunione vigente sui beni e la comune volontà di tutti era orientata alla stipula di un contratto in cui entrambi i titolari del bene avrebbero dovuto prestare il consenso alla vendita”.

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