L’aliquota agevolata Iva al 10% per le forniture domestiche di energia, a decorrere dal 1° gennaio 2007, è applicabile solamente alle cessioni di beni ed alle prestazioni di servizi connessi all’energia prodotta da fonti rinnovabili o da impianti di cogenerazione ad alto rendimento. Tuttavia, alle forniture di apparecchiature e materiali usati per la somministrazione di energia termica ad uso domestico, attraverso reti pubbliche di teleriscaldamento o nel campo del "contratto servizio energia", è comunque applicabile l’agevolazione. Questo il contenuto della risoluzione n. 94 dell’Agenzia delle Entrate, in accordo con le finalità per l’incentivazione delle fonti di energia alternativa e con le modifiche apportate dalla Finanziaria materia di Iva.
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