Il Ministero dell'Economia e delle Finanze - comunicato n. 35 del 23 febbraio 2018 – ricorda che fino all'8 marzo 2018, per privacy, è possibile opporsi all’inserimento delle spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi precompilata. La scadenza è slittata per la proroga della trasmissione dei dati all’8 febbraio.
Per opporsi, o anche per consultare online le proprie spese sanitarie sostenute nell’anno 2017, si può accedere al sito www.sistemats.it della Ragioneria Generale dello Stato: nella sezione “area riservata” il cittadino può visualizzare i dati che lo riguardano utilizzando le proprie credenziali Fisconline rilasciate dall’Agenzia delle Entrate, oppure con la tessera sanitaria con microchip (Carta nazionale dei servizi - CNS) abilitata.
Le spese consultabili sono quelle documentate dagli scontrini, ricevute fiscali e fatture, emesse dalle strutture sanitarie (farmacie, parafarmacie, Asl, laboratori, ambulatori, ospedali, case di cura, ottici, etc), dai medici chirurghi, odontoiatri, psicologi, veterinari, nonché dai professionisti sanitari (infermieri, tecnici di radiologia), i quali hanno provveduto a trasmettere informaticamente tali dati al Sistema Tessera Sanitaria entro l'8 febbraio 2018.
A monte, al momento del sostenimento della spesa se il contribuente ha espresso opposizione al trattamento dei dati, il professionista o la struttura sanitaria non avranno trasmesso i dati; non comunicando il proprio codice fiscale equivale a opposizione in caso di scontrini parlanti; il cittadino può chiedere anche che venga annotata l’opposizione sul documento fiscale. L’opposizione comporta l’automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.
Resta la facoltà per il contribuente di inserire per conto proprio le spese sanitarie nella dichiarazione dei redditi per ottenere le relative detrazioni.
È il caso delle gli alimenti a fini medici speciali, detraibili ex Dl 148/2017 anche per le spese sostenute nell’anno 2017, sicuramente non sono stati trasmessi e andranno inseriti manualmente, si possono inserire fino al momento dell’invio della precompilata.
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