Precisazioni sull’indennità di avviamento in caso di affitto di due locali comunicanti

Pubblicato il 01 marzo 2010 L’indennità di avviamento che il locatore deve riconoscere all’affittuario in caso di due locali comunicanti, uno adibito a negozio e l’altro a magazzino, deve essere sempre riferita all’intero canone non potendo essere limitata alla parte di negozio dove avviene il contatto con il pubblico. Il principio è stato espresso dalla terza sezione civile della Corte di cassazione con sentenza n. 3592 del 2010.

Una società proprietaria di due locali comunicanti, uno usato come magazzino e l’altro come negozio, ha chiesto la disdetta del contratto all’affittuario dando luogo alla richiesta di questo del pagamento dell’indennità per la perdita di avviamento commerciale; la società tuttavia intendeva riconoscere l’indennità solo per la parte di area dove veniva svolta l’attività che dava luogo a contatto con il pubblico.

Giunti di fronte alla Corte di cassazione, questa ha sottolineato come l’indennità deve intendersi separata se con un unico contratto vengono affittati due locali divisi ma tra loro comunicanti qualora questi abbiano ognuno un accesso indipendente sulla strada. Diversamente l’indennità va commisurata all’intero canone se i locali hanno diversa destinazione commerciale ma sono comunicanti ed il canone è unico ed indistinto; qui vale la regola della prevalenza dell’attività svolta dall’affittuario all’interno dei locali.
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