Precisazioni della Cassazione sulla decisione relativa alle adozioni ai single

Pubblicato il 16 febbraio 2011 Con comunicato diffuso ieri, 15 febbraio 2011, la Corte di cassazione ha specificato che, con riferimento alla recente sentenza n. 3572 del 2011, la stessa “ha semplicemente svolto il proprio compito di interpretare la legge, nel caso l'articolo 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967 in materia di adozione dei minori, ratificata con legge 357 del 1974”, rilevando come tale norma non sia “autoapplicativa” non conferisca, cioè, immediatamente ai giudici italiani “il potere di concedere l'adozione di minori a persone singole ad di fuori dai limiti entro i quali tale potere è attribuito dalla legge nazionale”. Si è quindi concluso che la norma attribuisce al legislatore nazionale la facoltà, non già l'obbligo, “di prevedere la possibilità di adozione anche per persone singole, cosicché perché tale adozione possa avere luogo in Italia è necessaria l'interposizione di una legge interna che determini i presupposti di ammissione e gli effetti dell'adozione da parte della persona singola”.

Tuttavia – viene sottolineato nel testo del comunicato – in tali conclusioni non sarebbe ravvisabile, da parte della Corte, alcun invito, sollecito o pretesa (come per contro desunto nei commenti al testo della sentenza) a che il legislatore approvi una norma per consentire l'adozione legittimante da parte di persone singole.
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