Precisazioni del Notariato sulle nuove prescrizioni relative agli atti di compravendita
Pubblicato il 30 giugno 2010
L'articolo 19 del Decreto legge 78/2010, in vigore dal 1° luglio 2010, espressamente sancisce che gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi, aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su unità immobiliari urbane già esistenti, debbano contenere, a pena di nullità l'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in catasto e la dichiarazione, resa in atti dagli intestatari, della conformità allo stato di fatto dei dati catastali e delle planimetrie.
Prima di stipulare l'atto, il notaio deve verificare la conformità tra l'intestazione catastale e le risultanze dei registri immobiliari.
Con circolare diffusa lo scorso 28 giugno, il Consiglio nazionale del notariato, oltre a spiegare che il mancato allineamento tra l'intestazione catastale e le risultanze dei registri immobiliari impedisce al notaio la stipula del rogito salvo alcune eccezioni (in caso di pendenza dei termini per la volturazione, nel caso di vendita effettuata dai coniugi in comunione di un bene formalmente comprato da uno solo di essi, nell'ipotesi del bene acquistato a mezzo di usucapione non accertata giudizialmente, nel caso di vendita di bene che abbia cambiato intestazione per effetto di legge o di operazioni societarie non soggette a trascrizione, nel caso di intestazione catastale palesemente erronea), esclude che gli atti contenenti una dichiarazione dell'intestatario non veridica sulla conformità catastale del bene possano essere affetti da invalidità, salvo nel caso di palese contrasto tra la dichiarazione e la realtà. Secondo i notai, infatti, la mancata presenza di una esplicita previsione in proposito, fa propendere per l'esclusione della nullità che non può essere desunta indirettamente con un'interpretazione sistematica.