Sulla Gazzetta Ufficiale n. 101 del 2 maggio 2016 è stato pubblicato il Decreto del ministero della Giustizia n. 58 del 17 marzo 2016 contenente il “Regolamento recante disciplina dell'attività di praticantato del praticante avvocato presso gli uffici giudiziari”.
Il testo disciplina l'attività svolta dal tirocinante avvocato presso gli uffici giudiziari, anche a seguito della stipulazione delle convenzioni di cui all'articolo 37 del Decreto legge n. 98/2011 ed ossia con le Facoltà universitarie di giurisprudenza, con le Scuole di specializzazione per le professioni legali e con i Consigli dell'ordine degli avvocati.
Le nuove disposizioni si applicano ai tirocini presso gli uffici giudiziari iniziati dopo l’entrata in vigore del decreto medesimo (17 maggio 2016).
Per essere ammesso al tirocinio presso un ufficio giudiziario, il praticante avvocato dovrà, al momento della presentazione della domanda:
La domanda medesima dovrà essere redatta su supporto analogico o digitale nonché indirizzata al capo dell'ufficio e consegnata alla segreteria dell'ufficio giudiziario o trasmessa a mezzo Pec. Nell’istanza, potrà essere indicata una preferenza in ordine ad una o più materie ai fini dello svolgimento del praticantato.
Il tirocinio potrà essere svolto presso uno degli uffici giudiziari compresi nel circondario del tribunale ove è costituito il consiglio dell'ordine al quale il praticante avvocato è iscritto.
In ogni caso, l'attività di praticantato presso gli uffici giudiziari potrà essere svolta per un massimo di dodici mesi.
Nel regolmento, sono quindi individuati i criteri per la selezione dei praticanti nonché le attività che il tirocinante sarà tenuto a svolgere durante il praticantato presso l’ufficio giudiziario.
Lo svolgimento del tirocinio – si legge nel testo del nuovo Decreto ministeriale n. 58/2016 - non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi.
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