Posti riservati ai beni d’impresa

Pubblicato il 17 novembre 2008 Ai fini dell’estromissione agevolata dei beni d’impresa, un tema molto dibattuto è quello che riguarda la distinzione tra sfera personale dell’imprenditore e quella dell’azienda. Nella prassi operativa, è cioè necessario distinguere quando i beni appartenenti all’imprenditore individuale vadano riferiti all’impresa oppure restano ancorati alla sfera privata della persona fisica. A questa problematica rimane, poi, legata quella dell’immissione dei beni privati nell’impresa e la gestione delle spese di impiego dei beni estranei all’impresa ma utilizzati nella stessa. Per meglio comprendere il discorso, si deve partire dalla distinzione dei concetti di strumentalità e relatività del bene all’impresa. Si tratta di due definizioni diverse: a volte si parla di beni strumentali non relativi all’impresa e altre di beni relativi all’impresa non strumentali. Pertanto, si definisce strumentale il bene mobile utilizzato nell’esercizio dell’impresa. Per gli immobili, invece, si deve distinguere quando l’immobile è strumentale per destinazione, per natura oppure in via temporanea. Per quanto riguarda la definizione di “relatività” all’impresa individuale, si deve rinviare alle tre tipologie di presunzione previste dal Testo unico. Si parla di presunzione assoluta nei casi di beni merce, beni strumentali all’esercizio dell’impresa e crediti acquisiti nell’esercizio dell’impresa. Il contribuente, in questi casi, non ha alcuna facoltà di scelta se considerare o meno questi beni relativi all’impresa. Si parla di presunzione relativa, nel caso dei beni appartenenti all’imprenditore e segnalati sul libro degli inventari. Un esempio di questo tipo è rappresentato dalle partecipazioni e dagli immobili non strumentali. Infine, vi può essere anche il caso di una presunzione speciale per gli immobili strumentali, che senza il secondo comma dell’articolo 65 Tuir ricadrebbero nella generale presunzione assoluta. Una norma speciale, dunque, assegna al contribuente il diritto di decidere se il bene è relativo o meno all’impresa e ciò dipende dall’iscrizione del bene nel libro inventari o dei beni ammortizzati. Sull’argomento si è espressa anche la Cassazione (sent. 22587 del 20/10/06), che ha concluso che l’immobile utilizzato strumentalmente dall’imprenditore deve essere considerato sempre e comunque relativo all’impresa, anche quando non fosse preventivamente iscritto nell’inventario o nel registro dei cespiti. Il principio sembra ritracciare all’interno dell’articolo 65 del Tuir una sorta di presunzione legale assoluta. Ma questa tesi si considera accettabile solo per gli immobili strumentali acquistati entro il 1992, per i quali vale una presunzione assoluta di relatività all’impresa; mentre è inaccettabile per gli stessi immobili acquistati a partire dal 1° gennaio 1992. Dunque, sembra non esservi alcun dubbio che si possono avere immobili strumentali per destinazione non relativi all’impresa poiché non indicati nei suddetti documenti contabili.
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