Possibilità dell’utilizzo dei crediti Irpef in compensazione da parte di società di persone o associazioni

Pubblicato il 11 gennaio 2010

A fine 2009, l’agenzia delle Entrate ha fornito un’importante specificazione per ciò che riguarda la possibilità di compensazione dei crediti Irpef derivanti dalle ritenute subite da parte delle associazioni tra artisti e professionisti per pareggiare eventualmente i propri debiti fiscali e contributivi.

La circolare n. 56/E dell’agenzia delle Entrate del 23 dicembre 2009, contiene a tal proposito un’importante novità: la possibilità da parte dei soci o degli associati di riattribuire il credito eccedente al soggetto partecipato in modo tale che sia questo a utilizzarlo in compensazione con Iva, Irap o ritenute alla fonte. In altri termini, l’Agenzia ha dato il via libera alla possibilità di “ritrasferire” le ritenute Irpef non utilizzate dai soci o dagli associati all’ente partecipato affinchè lo stesso possa procedere direttamente alla compensazione dei propri debiti tributari magari relativi a Irap, Iva o ritenute alla fonte.

L’operazione di compensazione è subordinata al ricorrere di alcune particolari condizioni: - i soci devono manifestare il preventivo assenso in apposito atto con data certa. L’assenso può riguardare le ritenute relative ad un singolo periodo d’imposta oppure può riferirsi in generale a tutte le ritenute residue senza limiti di tempo; - il credito deve risultare dalla dichiarazione annuale della società; - trasferite le ritenute al soggetto collettivo con utilizzo del credito in compensazione da parte dello stesso, gli eventuali importi residui di credito non potranno più essere ritrasferiti ai soci o associati.

Le suddette specificazioni lasciano aperti alcuni dubbi interpretativi, riguardanti l’ambito soggettivo di applicazione della norma, le modalità di effettuazione della disciplina da parte dei soci e associati e la “tempistica” in base alla quale la stessa può compiersi. All’atto pratico, è necessario che il preventivo assenso sia stato manifestato anteriormente alla presentazione delle dichiarazioni dei soggetti interessati oppure alla presentazione del modello F24 nel quale è operata la compensazione. Pertanto, la possibilità di utilizzare i crediti Irpef per compensare i debiti propri dell’associazione o della società potrà riguardare anche le ritenute subite nel corso del 2009 ed evidenziate in Unico 2010. La facoltà deriva, quindi, da una interpretazione della normativa vigente che potrebbe assumere anche valore retroattivo. Tuttavia, è difficile che la retroattività possa concretamente operare in quanto manca la “preventività” dell’assenso rispetto alla già avvenuta presentazione delle dichiarazioni (esempio delle ritenute subite nel 2008 e indicate in Unico 2009).

L’Agenzia, inoltre, precisa che la scelta di attribuire le ritenute residue alla società o associazione deve essere effettuata dai soci e associati e può essere esercitata anche da uno solo o da più soci, senza che sia necessaria una partecipazione totalitaria. Ciò, in quanto la presenza di ritenute residue dipende dalla situazione fiscale di ciascun socio o associato e non influisce sulla posizione degli altri partecipanti. La circolare specifica, però, che l’assenso può essere espresso anche in via generalizzata. Inoltre, si afferma che i soci o associati possono attribuire alla società o associazione le ritenute che residuano dopo aver operato lo scomputo del loro debito Irpef. In tal modo, si lascia libero il contribuente di decidere l’importo delle ritenute da attribuire alla società o associazione, tenendo conto anche delle somme dagli stessi dovute in relazione ad altri tributi o contributi. Unico vincolo che emerge dalla lettura della circolare n. 56/E/2009 è che l’attribuzione della ritenuta alla società non è possibile se dalla dichiarazione dei redditi del socio emerge un debito Irpef, perché in tal caso è necessario utilizzare preventivamente le ritenute per estinguere il suddetto debito.

Come detto, l’assenso per l’utilizzo delle ritenute può essere manifestato anno per anno oppure senza limiti di tempo, con documento che riporti data certa. L’assenso può essere revocato con effetto per i crediti derivanti dalle ritenute subite nell’anno in cui è effettuata la revoca stessa.

Il documento di prassi in oggetto rappresenta una vera novità per le società di persone, imprese familiari, associazioni senza personalità giuridica per l'esercizio in forma associata di arti e professioni, società di fatto e quelle di armamento, che si caratterizzano tutte per non possedere una soggettività distinta da quella del singolo socio. Viceversa, la scelta di attribuire le ritenute residue non può essere fatta dai partecipanti a società di capitali, costituite da professionisti, perché producono redditi d’impresa e non si applicano le ritenute sui loro compensi.

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