Possibili problemi per la firma di Unico da parte dei revisori contabili

Pubblicato il 12 settembre 2009 La Finanziaria 2008 ha modificato le norme che riguardano la sottoscrizione del modello Unico per le società dotate dell’organo di controllo contabile interno. La disposizione prevede la firma obbligatoria dei modelli da parte di tutti i soggetti incaricati del controllo contabile. Il problema si pone, però, nel caso in cui i soggetti addetti al controllo - in carica al momento della presentazione delle dichiarazioni dei redditi - non siano gli stessi che hanno sottoscritto la relazione con il giudizio sul bilancio. Il dubbio sorge a poche settimane dalla scadenza del termine per la trasmissione di Unico SC e impone di capire cosa accade nel caso in cui il soggetto incaricato del controllo contabile sia giunto a fine mandato e, quindi, il revisore che ha firmato la relazione ex articolo 2409-ter del Codice civile non è più in carica al momento della presentazione di Unico. Le istruzioni ai modelli di dichiarazione sottolineano che il firmatario della dichiarazione è il rappresentante legale della società all’atto della presentazione della stessa, nulla specificano per quanto riguarda l’organo di controllo. Si deve, così, valutare se è opportuno privilegiare l’aspetto della vigenza dell’incarico al momento della trasmissione di Unico o se vada privilegiata la coerenza tra chi ha predisposto la relazione al bilancio e chi se ne assume la responsabilità in caso di verifica fiscale (il soggetto potrebbe non essere più in carica al momento della trasmissione della dichiarazione). Secondo la nuova normativa, la sottoscrizione della dichiarazione ha lo scopo di identificare il soggetto che ha svolto la revisione contabile.
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