Possibili i contratti a tempo per sostituzione lavoratori senza vincoli di informazione
Pubblicato il 23 aprile 2010
La Corte di Giustizia Ue (causa
C-98/99 contro le Poste italiane) é stata incaricata di stabilire se la nuova normativa prevista nel decreto legislativo n. 368/2001 non rappresenti un arretramento di tutela per il lavoratore, con evidente contrasto rispetto alla direttiva 1999/70/Ce, riguardo lo specifico riferimento alla clausola n. 8 nella parte in cui fa divieto agli Stati membri di introdurre nuove disposizioni che possano ridurre il livello generale di tutela offerto ai lavoratori.
Secondo le conclusioni offerte dall’avvocato generale, Niilo Jaaskinen, è legittimo per il datore di lavoro assumere lavoratori con contratti a tempo determinato aventi ad oggetto la sostituzione di lavoratori assenti che beneficiano del diritto al mantenimento del loro posto, senza la specificazione del nome del lavoratore sostituito e della causa di sostituzione, a condizione che ci si riferisca ad una categoria limitata di lavoratori e l'abrogazione della specificazione delle ragioni sia compensata da altre misure di tutela.
Qualora un cambiamento di normativa nazionale, quale quella introdotta dall’art. 1 del decreto legislativo 6 settembre 2001, n. 368, risultasse in contrasto con la direttiva UE, il giudice del rinvio non deve disapplicare le pertinenti disposizioni del diritto interno, ma è suo compito dare a tali disposizioni, per quanto possibile, un’interpretazione conforme al diritto dell’Unione e in particolare conforme alla finalità dell’accordo quadro sul lavoro a tempo determinato.