Anche una prestazione che prevede il solo rimborso spese può essere ricondotta nella nozione di appalto di servizi.
Difatti, l’espressione “contratti a titolo oneroso” può assumere, per il contratto pubblico, un significato attenuato o in parte diverso rispetto all’accezione tradizionale e propria del mondo interprivato.
La ratio di mercato, di garanzia della serietà dell’offerta e di affidabilità dell’offerente, può essere, così, ragionevolmente assicurata da altri vantaggi, economicamente apprezzabili anche se non direttamente finanziari, potenzialmente derivanti dal contratto.
Lo ha ricordato il Consiglio di Stato con sentenza n. 4178 depositata il 9 luglio 2018.
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