Possibile l’utilizzo del documento riepilogativo anche per la determinazione del reddito professionale
Pubblicato il 25 luglio 2012
Uno studio di professionisti si rivolge all’agenzia delle Entrate per sapere se è possibile utilizzare il documento riepilogativo di cui all’articolo 6 del Dpr
695/1996 (come recentemente modificato dal DL n.
70/2011, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 2011, n. 106), non solo per annotare, ai fini Iva, le fatture attive e/o passive di importo inferiore a 300 euro, ma anche per registrare altre operazioni rilevanti ai fini delle imposte dirette, purché con le stesse caratteristiche previste dal sopracitato articolo 6.
Si ricorda che l’articolo 3 del Dpr n. 695/96 prevede, per gli esercenti arti e professioni e le società o associazioni fra artisti e professionisti, la facoltà di registrazione mediante documento riepilogativo delle fatture di importo inferiore a 300 euro. In questo documento devono essere indicati i numeri delle fatture contenute nel riepilogo, l’ammontare complessivo delle operazioni imponibili e l’ammontare dell’imposta distinto per aliquota.
Anche se la stessa norma rinvia, poi, all’articolo 19 del Dpr 600/1973, che presuppone che sia necessario annotare distintamente, anche se nell’unico registro Iva, ogni operazione rilevante sia ai fini di tale imposta sia ai fini delle imposte dirette, l’Agenzia ribadisce che i soggetti che hanno optato per la contabilità semplificata, potranno utilizzare il documento riepilogativo di cui all’articolo 6 del Dpr n. 695 del 1996 non solo per le annotazioni ai fini Iva ma anche per rilevare, ai fini delle imposte dirette, le operazioni alle stesse sottostanti. Ciò in virtù del fatto che i contribuenti che già normalmente si avvalgono della suddetta semplificazione sono tenuti ad integrare la registrazione ai fini Iva solo con l’indicazione della data dell’incasso e/o del pagamento, ovvero degli importi fuori campo Iva.
Questa la spiegazione resa dall’agenzia delle Entrate, con la
risoluzione n. 80 del 24 luglio 2012.
Con tale documento di prassi, infatti, l’Amministrazione finanziaria ha esteso la semplificazione, tramite registrazione riepilogativa, anche ai professionisti relativamente agli incassi e ai pagamenti rilevanti ai fini della determinazione del reddito professionale, nel caso in cui gli stessi incassi/pagamenti vengano annotati in una sezione separata del registro Iva.
Unica condizione imposta dall’Agenzia ai fini dell'utilizzazione del documento riepilogativo, anche per le imposte dirette, è che le fatture attive e/o passive in esso contenute, siano state tutte saldate. In tal caso, la data del documento dovrà essere quella dell'ultimo incasso e/o pagamento. Ne consegue, che eventuali fatture emesse e ricevute nel periodo di riferimento, anche se di importo inferiore a 300 euro, andranno annotate separatamente se non ancora saldate al momento della formazione e registrazione del documento riepilogativo.