La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 19947 del 21 settembre 2010 analizza, respingendolo, il ricorso presentato da una società che ha impugnato l’atto di accertamento, denunciando l’assoluta mancanza di motivazione.
La sequenza del caso di specie. L’Ufficio una volta costatato il vizio ha provveduto annullando l’atto viziato, sostituendolo con un altro avviso di accertamento in corso di notifica. La Commissione tributaria provinciale ha dichiarato l’estinzione del giudizio per cessata materia del contendere e ha ordinato la compensazione delle spese, in base ai presupposti dell’articolo 46 del decreto n. 546/92. La società ha proposto reclamo limitatamente alla compensazione delle spese processuali adducendo che non esistevano i presupposti per la cessazione della materia del contendere, ma solo quelli della rinuncia processuale che avrebbe fatto ricadere la condanna solo sul rinunciante. La Ctr ha confermato la pronuncia della precedente commissione tributaria con conseguente applicazione del principio secondo cui le spese del giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate (articolo 46). La società è allora ricorsa in Cassazione.
Con la sentenza in oggetto, i giudici di merito hanno respinto il ricorso, ribadendo che le spese non possono essere compensate soltanto nel caso di estinzione del processo per rinuncia al ricorso. Ma, nel caso in cui l’Amministrazione finanziaria annulli in autotutela l’atto impugnato e lo sostituisca con un altro atto di accertamento privo del vizio denunciato nel ricorso, la compensazione delle spese del giudizio si deve ritenere corretta. Ciò, in quanto l'autotutela non è da ritenersi una rinuncia da parte del Fisco e, dunque, i costi possono essere compensati.
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