La Commissione tributaria provinciale di Rimini – sentenza n. 55/2/2010 – sostiene che è valida l’istanza per la richiesta del rimborso delle prime due rate dell’imposta sostitutiva presentata da un contribuente, che aveva proceduto alla rivalutazione dei propri terreni ai sensi della Finanziaria 2002 e che successivamente aveva optato per la nuova opportunità fiscale messa a disposizione dalla legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008).
Inizialmente, la richiesta di rimborso del contribuente è stata respinta, così è stato proposto il ricorso per illegittimità del diniego alla commissione tributaria.
La Ctp Rimini ammette che la nuova procedura di rideterminazione del valore di acquisto dei terreni acquistati (definiti edificabili e con destinazione agricola) non esclude il rimborso dell’imposta sostitutiva versata in occasione di una precedente determinazione, anche se sono trascorsi 48 mesi dalla data di pagamento (articolo 38 del Dpr n. 602/73).
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