Possibile il riconoscimento del titolo professionale estero solo nel rispetto della legge

Pubblicato il 10 giugno 2011 Il Consiglio nazionale dei dottori commercialisti ed esperti contabili ha emanato una nota – la n. 47/11 – in cui si forniscono spiegazioni su come disciplinare il riconoscimento delle qualifiche professionali conseguite all’estero e si illustra il corretto uso del titolo professionale ottenuto in un altro Stato membro.

La nota è stata offerta in risposta ad alcuni quesiti sollevati da alcuni ordini territoriali, che chiedevano delucidazioni in merito ai professionisti provenienti da altri Paesi Ue, che chiedono l’iscrizione all’Albo italiano. Il tutto a seguito della prassi abituale, ma “scorretta di indicare nei documenti il titolo professionale di commercialista quale diretta traduzione del titolo estero”.

La nota, ricorda la direttiva comunitaria 2005/36/Ce, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, che è stata emanata con lo scopo di rimuovere gli ostacoli alla libera circolazione delle persone e dei servizi, permettendo a tutti i cittadini europei di svolgere un lavoro autonomo o subordinato in un paese diverso da quello di origine. Dunque, i cittadini stranieri possono stabilirsi in Italia, ma per il riconoscimento della qualifica professionale devono attivare la procedura prevista dal Dlgs 206/2007 presentando la domanda al Ministero della Giustizia.

Sulla base di tutto ciò, il Consiglio nazionale di categoria specifica che:

- il Consiglio dell'ordine non può procedere all'iscrizione nell'Albo senza l'apposito decreto ministeriale di riconoscimento e il certificato che testimonia il superamento della prova attitudinale rilasciato dallo stesso Consiglio nazionale presso il quale si tengono le misure compensative;
-  l’Ordine competente, ricevuta dal Ministero copia della dichiarazione, deve disporre automaticamente l’iscrizione in un’apposita sezione dell’Albo, con spese a proprio carico;
-  una volta iscritto, il prestatore è soggetto al potere disciplinare dell’Ordine a alle attività di controllo attuale dallo stesso;
- il professionista che svolge “l'attività occasionale e temporanea non può, comunque, utilizzare il titolo di dottore commercialista, ma dovrà utilizzare il titolo professionale dello Stato membro di stabilimento, nella lingua originale”;
-  il titolo “commercialista” o “dottore commercialista” è possibile solo al termine della procedura di riconoscimento che presuppone la corrispondenza tra professione estera e quella italiana e dopo il superamento delle prove attitudinali e il recupero dei contenuti formativi eventualmente mancanti;
-  l'uso generico del termine commercialista, “invece della nozione completa dottore commercialista o ragioniere commercialista, non solo non è di per sé utile a definire la qualifica professionale posseduta ma, al contrario, si presta a ingenerare equivoci”.

Il Cndece invita, dunque, i presidenti territoriali ed effettuare i dovuti controlli e a fare attenzione a quei soggetti che hanno svolto il percorso formativo in Italia e poi hanno ottenuto in Spagna una sorta di omologazione del titolo per effetto dello stabilimento e dell'iscrizione del soggetto al collegio degli economistas.
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