La Fondazioni Studi consulenti del lavoro ha emanato, il 3 giugno 2010, la circolare n. 9, con lo scopo di riprendere e specificare alcune posizioni rilasciate dall’agenzia delle Entrate nel documento di prassi n. 25/E/2010.
La Fondazione apprezza il fatto che l’Agenzia abbia cambiato posizione rispetto alla possibilità di dedurre l’Iva per le prestazioni alberghiere e le somministrazioni di alimenti e bevande, non detratta per mancanza della fattura ma documentata da scontrino o ricevuta fiscale.
Si sottolinea come l’Agenzia abbia di nuovo affrontato “la specifica questione fornendo alcuni condivisibili chiarimenti aggiuntivi e per certi versi rettificativi rispetto al passato. Viene, infatti, fatto presente che l'Iva concernente alberghi e ristoranti non detratta per mancanza della fattura, ma documentata da scontrino o ricevuta fiscale, si cumula con il costo e, come tale, è deducibile sia ai fini delle imposte sui redditi, sia ai fini dell'Irap”.
Si riporta anche come la scelta di detrarre o meno l’Iva sia presa esclusivamente dal contribuente, che decide in base ad una propria logica di convenienza economica e alle proprie modalità organizzative. Nel caso le suddette spese non siano documentate da fattura ma da altro documento fiscale (ricevuta o scontrino), l'Iva non detratta (capitalizzata sulla spesa) diviene un costo della medesima natura della spesa stessa e ne segue la sorte dal punto di vista fiscale.
La posizione dell’Agenzia sembra condivisibile, in quanto specifica – seppure indirettamente - la norma contenuta nell’articolo 99 del Tuir, secondo cui: “le imposte sui redditi e quelle per le quali è prevista la rivalsa, anche facoltativa, non sono ammesse in deduzione”.
Le perplessità della Fondazione rimangono, invece, con riferimento alla parte finale della circolare delle Entrate in cui si legge che: “Diversamente, non può costituire un costo inerente all’attività esercitata e, conseguentemente, non è deducibile dal reddito, l’Iva documentata mediante fattura e rimasta a carico dell’impresa ovvero del professionista a causa del mancato esercizio del diritto di detrazione”.
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