Posizione di garanzia in capo al proprietario anche senza contratto di locazione scritto
Pubblicato il 16 gennaio 2014
La Quarta sezione penale di Cassazione, con la
sentenza n. 1508 del 15 gennaio 2014, ha annullato, con rinvio, la decisione con cui la Corte d'appello aveva confermato l'assoluzione per due soggetti accusati del reato di omicidio colposo, per aver concesso in locazione un immobile che non si trovava in situazione di sicurezza tanto che, a causa di una fuga di gas dalla caldaia, i due affittuari erano morti.
In particolare, i giudici di merito avevano escluso la responsabilità penale dei due imputati in considerazione dell'assenza di un contratto di locazione nella forma scritta.
Diversa la lettura fornita dalla Suprema corte la quale ha riconosciuto l'esistenza di una posizione di garanzia a carico dei due proprietari in considerazione del riscontro di comportamenti da ritenere sintomatici dell'esistenza di un legame tra le parti e ai sensi dei quali si poteva affermare un'anticipazione degli effetti della locazione; ed infatti alle vittime erano già state consegnate le chiavi di casa, le stesse avevano iniziato i lavori di imbiancatura nonché provveduto ad allacciare le utenze a loro nome.
Secondo la Corte, ossia,
“il giudice di merito non ha valutato la possibilità che tra le parti fosse stato effettivamente già stipulato (per fatti concludenti) un contratto di comodato gratuito, finalizzato alla anticipazione degli effetti del futuro contratto scritto di locazione, con il trasferimento della detenzione dell'immobile, da cui originava in capo ai proprietari una posizione di garanzia della sicurezza del bene che andavano a consegnare”.