Posizione di garanzia dell'amministratore ma da considerare anche i poteri decisionali concretamente attribuiti

Pubblicato il 16 ottobre 2013 L'amministratore di condominio assume la posizione di garanzia propria del datore di lavoro nel caso in cui proceda all'organizzazione e direzione dei lavori da eseguirsi nell'interesse del condominio ma, in caso di affidamento in appalto di dette opere, tale evenienza non lo esonera completamente da qualsivoglia obbligo, ben potendo egli assumere, in determinate circostanze, la posizione di committente ed essere, come tale, tenuto quanto meno all'osservanza di quanto stabilito dall'articolo 26 del D.Lgs. 81/2008.

Dopo aver affermato questo principio, i giudici della Terza sezione penale di Cassazione, con la sentenza n. 42347 del 15 ottobre 2013, hanno comunque accolto, con rinvio, il ricorso di un amministratore di condominio avverso la decisione con cui lo stesso era stato condannato ad un'ammenda per mancato rispetto degli obblighi connessi ai contratti d'appalto in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

Secondo la Suprema corte, nel caso in esame i giudici di merito non avevano considerato, nell'attribuire la citata posizione di garanzia all'imputato, che lo stesso aveva agito nella peculiare qualità di amministratore di condominio. L'appalto dei lavori, ossia, era stato deciso ed assegnato mediante delibera dell'assemblea condominiale alla quale l'amministratore era vincolato e tenuto a dare attuazione.

Costituendo circostanza di decisivo rilievo ai fini dell'affermazione di penale responsabilità, non si poteva prescindere dal ruolo effettivamente svolto dall'amministratore nella stipulazione del contratto e nella sua successiva attuazione; andava ossia considerato l'ambito di autonomia di azione di cui egli eventualmente disponeva ed i poteri decisionali a lui concretamente attribuiti.
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