Nelle polizze caratterizzate dalla componente causale mista - finanziaria ed assicurativa sulla vita - cosiddette polizze “unit linked”, la parte qualificata come "assicurativa", anche qualora sia prevalente la causa "finanziaria", deve comunque rispondere ai principi dettati dal Codice civile, dal Codice delle assicurazioni e dalla normativa secondaria ad essi collegata.
Questo, con particolare riguardo alla ricorrenza del "rischio demografico", ovvero la differenza tra la durata della vita di una persona e la durata media della vita della popolazione.
Rispetto a detto rischio demografico, in particolare, il giudice di merito è tenuto a valutare l'entità della copertura assicurativa che, considerando la natura mista della causa contrattuale, dovrà essere vagliata “con specifico riferimento all'ammontare del premio versato dal contraente, all'orizzonte temporale ed alla tipologia dell'investimento”.
In particolare, l’organo giudicante dovrà valutare, con adeguata e logica motivazione se, in relazione a tali indici, la misura prevista sia in grado di integrare concretamente il "rischio demografico".
E’ questo il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione nel testo della sentenza n. 6319 del 5 marzo 2019.
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