Polizza con denaro proveniente da reato? Autoriciclaggio

Pubblicato il 11 marzo 2024

La somma di denaro ottenuta dalla commissione del reato di appropriazione indebita viene impiegata per sottoscrivere una polizza di assicurazione? Sì alla configurabilità del reato di autoririclaggio.

E' quanto riconosciuto dalla Corte di cassazione con sentenza n. 9923 depositata l'8 marzo 2024, pronunciata a conferma della condanna per il reato di autoriciclaggio impartita ad un'imprenditrice.

Nel caso esaminato, la polizza assicurativa era stata accesa con parte delle somme incassate da una società immobiliare di cui l'imputata era socia accomandataria e legale rappresentante, a seguito della vendita di due immobili.

Tali somme erano state successivamente bonificate sul conto personale dell'amministratrice, presunta autrice del fatto illecito presupposto.

Il contratto stipulato dalla donna era stato considerato un prodotto finanziario, visto che a fronte della polizza acquistata con il denaro oggetto di appropriazione indebita veniva riconosciuto un rendimento minimo garantito ed un rendimento annuo costante.

Autoriciclaggio: irrilevante la tracciabilità dell'operazione

Nel respingere i rilievi sollevati dall'imputata, la Seconda sezione penale della Corte di cassazione ha ritenuto irrilevante, nella vicenda di specie, il fatto che l'operazione in discussione fosse tracciabile.

Per la Suprema corte, infatti, trasferire somme di denaro ricavate da un reato in una polizza assicurativa costituisce condotta idonea ad ostacolare l'individuazione del provento delittuoso.

In tema di autoriciclaggio - hanno rammentato gli Ermellini - il criterio da seguire ai fini dell'individuazione della condotta dissimulatoria è quello della idoneità ex ante - sulla base degli elementi di fatto sussistenti nel momento della sua realizzazione - a rendere meno agevole l'identificazione della provenienza delittuosa del bene.

In tale contesto, va escluso che il successivo disvelamento dell'illecito per effetto degli accertamenti compiuti, determini automaticamente una condizione di inidoneità dell'azione per difetto di concreta capacità decettiva.

Nel caso all'attenzione della Corte di legittimità, quindi, i giudici di merito avevano correttamente ritenuto che l'affidamento del denaro a un gestore per l'acquisto di strumenti finanziari fosse operazione rilevante ai sensi dell'art. 648 - ter.1 del Codice penale.

Il compendio monetario, difatti, aveva assunto diversa destinazione, transitando nella disponibilità esclusiva di altro soggetto giuridico per effetto della condotta posta in essere dall'imprenditrice.

Coniuge beneficiario della polizza: non punibilità esclusa

E corretta, in tale contesto, è stata considerata anche l'affermazione con cui la Corte d'appello aveva escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 648-ter.1, comma 5, Codice penale.

Previsione, quest'ultima, ai sensi della quale non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

Ebbene, nella specie, non era privo di rilievo il fatto che anche altri soggetti avrebbero goduto dell'operazione, visto che nella polizza era indicato come beneficiario, in caso di morte della contraente, il coniuge dell'imputata.

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