PNRR, nuovi ammortizzatori sociali per il settore moda

Pubblicato il 29 ottobre 2024

Il decreto legge del 28 ottobre 2024, n. 160, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 253 del 28 ottobre 2024, introduce nuove disposizioni urgenti in materia di lavoro, università, ricerca e istruzione per una migliore attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR).

Tra le misure principali rilevano interventi urgenti per fronteggiare la crisi occupazionale nel settore della moda.

Interventi urgenti per la crisi occupazionale nel settore moda

L’articolo 2, decreto legge 28 ottobre 2024, n. 160, introduce misure specifiche a supporto dei lavoratori dipendenti di piccole imprese della moda, anche artigiane, operanti nei settori tessili, abbigliamento, calzaturiero e conciario, per fronteggiare la crisi occupazionale. In particolare, l’intervento normativo offre un sostegno economico ai dipendenti di aziende con meno di 15 addetti, ivi compresi gli artigiani.

Deroghe e integrazione al reddito

In deroga alle norme previste dal decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, in materia di ammortizzatori sociali, l’INPS potrà riconoscere, per l’anno 2024, un’integrazione al reddito per i lavoratori dipendenti di datori di lavoro con forza occupazionale media fino a 15 addetti nel semestre precedente, operanti nei settori soprarichiamati, attribuendo la relativa contribuzione figurativa o correlata. L’importo di tale integrazione è pari alla misura prevista dall’articolo 3, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148.

Il periodo interessato di cassa integrazione va dall’entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2024. 

Modalità di accesso al sostegno

Per ottenere l’integrazione al reddito, i datori di lavoro devono trasmettere all’Inps, esclusivamente in via telematica, la domanda di accesso al trattamento, includendo l’elenco nominativo dei dipendenti interessati, l’indicazione dei periodi di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa e una dichiarazione che attesti l’impossibilità di accedere ad altri trattamenti di integrazione salariale.

In questo caso il sostegno economico viene anticipato direttamente dal datore di lavoro ai dipendenti al termine di ogni periodo di paga, con successivo rimborso da parte dell’Inps al datore di lavoro o da quest’ultimo conguagliato, a pena di decadenza. In caso di comprovate difficoltà finanziarie, l’azienda può richiedere all’INPS di erogare direttamente la prestazione economica ai dipendenti.

In tale eventualità, il datore di lavoro è obbligato ad inviare all’Istituto Previdenziale i dati necessari per il pagamento diretto entro i termini specificati dall’articolo 7, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, pena la decadenza del diritto alla prestazione.

Limiti di spesa e monitoraggio

Le integrazioni al reddito sono concesse nel limite di spesa di 64,6 milioni di euro per l’anno 2024, e le medesime sono autorizzate dall’INPS nel rispetto del predetto limite.

L’Istituto di Previdenza Sociale, inoltre è incaricato del monitoraggio delle domande, relazionando i risultati al Ministero del Lavoro e dell’Economia, provvedendo a queste attività con le risorse già disponibili, senza oneri aggiuntivi per lo Stato. Qualora si raggiunga il limite di spesa, verrà interrotto l’accoglimento di ulteriori richieste per l’accesso al beneficio.

La copertura finanziaria per questo provvedimento deriva dalla riduzione di pari importo dal Fondo sociale per l’occupazione e la formazione.

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