Ampliata la platea del Fondo di garanzia: in relazione alle operazioni finanziarie riferite a Pmi innovative, l’accesso al Fondo tramite la procedura semplificata può avvenire, fermi restando gli altri requisiti previsti dalle disposizioni operative, anche nel caso in cui l'impresa rientri nella "fascia 2" di valutazione.
Si ricorda che la procedura semplificata prevede la possibilità di accesso al Fondo di garanzia per le Pmi senza che il gestore del Fondo effettui la valutazione del merito creditizio dell'impresa beneficiaria.
Tale semplificazione finora riguardava le operazioni finanziarie che, oltre a rispettare una serie di requisiti minori, non sono assistite da garanzie reali o fideiussioni bancarie o assicurative, concesse a imprese rientranti, sulla base dei modelli di valutazione riportati nella parte VI delle disposizioni operative allegate al decreto interministeriale 27 dicembre 2013, nella "fascia 1" di valutazione.
Ora il decreto interministeriale – MiSE e Mef - del 23 marzo 2016, pubblicato nella “Gazzetta Ufficiale” n. 114 del 17 maggio 2016, ha ampliato alle Pmi innovative, definendo “criteri e modalità semplificati di accesso all'intervento del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese in favore di PMI innovative”.
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