Pmi: emissione di mini bond garantiti dal 7 novembre
Pubblicato il 06 novembre 2014
A partire dal 7
novembre 2014, il
fondo di garanzia studiato per le Pmi sarà esteso alle operazioni di
sottoscrizione di obbligazioni o titoli simili (mini bond). Le
disposizioni
operative che attuano quanto contenuto nel decreto Mise/Mef del 5
giugno 2014
sono state rese note in data 23 ottobre 2014.
FONDO DI
GARANZIA
Attraverso
lo strumento del Fondo di garanzia le piccole
e medie imprese, consorzi
e le società consortili, costituiti tra
piccole e medie imprese,
possono beneficiare di una garanzia statale che
può accompagnare o meno
quella portata dall'impresa stessa.
Con
l'intervento del Fondo, l’impresa può facilmente accedere a
finanziamenti senza
dover prestare garanzie aggiuntive sugli importi garantiti dal Fondo.
Con
l’emissione di mini bond – ossia obbligazioni di medio-lungo termine -
le
imprese non quotate possono accedere a nuove risorse finanziarie.
In
attuazione dell'art. 12, comma 6-bis, D.L. n. 145/2013, convertito con
L. n.9/2014, il ministero dello Sviluppo Economico e quello dell'Economia e
Finanze
hanno emanato il decreto 5 giugno 2014
(Gazzetta Ufficiale n. 172 del
26-7-2014) stabilendo i requisiti delle operazioni ammissibili, le
modalità di
concessione della garanzia e le risorse da destinare per garantire
le operazioni di mini bond.
La
Banca
del Mezzogiorno - Medio Credito Centrale, in seguito, con circolare
n. 674
del 23 ottobre 2014, ha reso note le disposizionioperative del Fondo aggiornate con le integrazioni relative
alla concessione
della garanzia diretta su singole operazioni di sottoscrizione di mini
bond
nonché le modalità operative per la concessione di garanzie
su portafogli di
mini bond.
Le nuove
disposizioni operative, come disposto
dal decreto del 5
giugno 2014, entrano in vigore il
quindicesimo giorno successivo alla loro pubblicazione sul sito
internet del
Fondo, ossia dal 7 novembre.
Nella
disamina che segue viene presa in considerazione la garanzia
diretta ossia
la garanzia prestata dal Fondo direttamente a favore dei
soggetti
finanziatori.
I
RICHIEDENTI LA GARANZIA
Ammessi
a
richiedere la garanzia diretta del Fondo sono le banche,
gli intermediari finanziari e i gestori (in seguito “soggetti richiedenti”) per:
- singole
operazioni di
sottoscrizione di mini bond
ovvero
- portafogli
di mini bond.
REQUISITI
DEI MINI BOND
Per
essere
ammesse alla garanzia del Fondo le operazioni di sottoscrizione di mini
bond,
sia presentate singolarmente che nell'ambito di un portafoglio, devono
riguardare mini bond aventi, ognuno, determinate
caratteristiche:
-
essere
finalizzati al finanziamento
dell’attività d’impresa;
- non avere ad oggetto la sostituzione di
linee di credito già erogate al soggetto beneficiario finale;
- le
date
di sottoscrizione e di messa a disposizione delle somme al soggetto
beneficiario finale devono essere successive alla data di delibera del
Consiglio di gestione di accoglimento della richiesta di garanzia del
Fondo;
- avere
una durata compresa tra 36 e 120 mesi;
- non essere assistite da altre garanzie
per la quota coperta dalla garanzia del Fondo.
SINGOLA
OPERAZIONE DI SOTTOSCRIZIONE DI MINI
BOND
Con
riferimento alla concessione della garanzia ai singoli richiedenti per
una
singola operazione di sottoscrizione di mini bond, occorre
tenere presenti
i seguenti limiti:
- fino
al 50%
del valore nominale del mini bond sottoscritto, se è previsto un rimborso a rate in base ad un piano di
ammortamento (amortising mini bond);
- fino
al 30%
del valore nominale del mini bond sottoscritto, se è previsto un rimborso unico a scadenza (bullet mini
bond).
L’importo
massimo garantibile dal Fondo per
singolo soggetto
beneficiario finale è pari a euro 1.500.000,00.
PORTAFOGLI
DI MINI BOND
Nel
caso
di concessione di garanzia del Fondo per un portafogli di
mini bond, si
stabilisce che le singole operazioni
di sottoscrizione di mini bond che compongono il portafoglio devono
essere,
ciascuna, di importo non superiore al 3 percento
del valore nominale
complessivo dei titoli che compongono il portafoglio di mini
bond.
Inoltre,
l'accesso
alla garanzia è condizionato dal fatto che il valore
nominale complessivo dei titoli che compongono il
portafoglio di mini bond deve essere compreso in un range tra i 50.000.000,00 e i 300.000.000,00 di euro.
SOGGETTI
BENEFICIARI FINALI
Le
disposizioni
operative pubblicate dal Medio Credito Centrale elencano una serie di
requisiti
che devono riguardare i soggetti
beneficiari finali:
->
per
le Pmi e Consorzi è richiesta l'iscrizione
nel Registro delle Imprese, istituito presso la Camera di
commercio
competente per territorio;
->
devono
essere valutati economicamente e
finanziariamente sani dal Gestore – MCC;
->
non
devono aver ricevuto e successivamente non rimborsato o depositato in
un conto
bloccato aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla
Commissione
Europea (Dpcm 23 maggio 2007);
->
non devono essere
imprese in difficoltà.
Infine,
i
soggetti beneficiari finali con sede legale e/o operativa situata in Toscana non sono ammessi a fruire della
garanzia diretta.
I soggetti
richiedenti devono effettuare la valutazione circa l'ammissibilità dei beneficiari finali
alla garanzia del Fondo
nonché delle operazioni di sottoscrizione di mini bond, attraverso la
verifica:
- del possesso
dei requisiti, soggettivi ed oggettivi, per l'accesso alla
garanzia;
- della
conformità, con riferimento alla finalità e alle caratteristiche
dell'operazione, a quanto richiesto dal decreto del 5 giugno 2014.
In
ordine
ai requisiti, si specifica che andranno accertati i parametri riferiti
a micro,
piccola e media impresa in aggiunta al settore di attività economica in
cui
opera il beneficiario finale.
I
beneficiari finali devono svolgere l’attività nei settori indicati
dalle
disposizioni operative.
La
garanzia
diretta può essere concessa sia secondo il regime de
minimis che secondo il regime agevolativo previsto dal
Regolamento CE n. 800/2008, in caso di mini bond emessi a fronte di
investimenti;
sono esclusi quelli emessi da soggetti beneficiari finali ammissibili
esclusivamente ai sensi del regime de
minimis.
INTERVENTI
DEL FONDO
La copertura del Fondo non
può essere superiore all'80% della
c.d. “tranche junior” ossia la quota del
portafoglio di mini bond che
sopporta le prime perdite registrate dal medesimo portafoglio;
in ogni caso
non può superare l'8% del valore nominale complessivo dei titoli.
E'
possibile che tale misura sia aumentata qualora la copertura venga
finanziata
con risorse derivanti da Regioni o Province autonome o da altri enti e
organismi pubblici.
Con
riferimento alla singola operazione di
sottoscrizione di mini bond compresa nel portafoglio
garantito, fermo
l'importo massimo garantibile, il Fondo
copre, nella misura massima dell'80%,
la perdita registrata sulla singola
operazione, con riferimento all'ammontare massimo
dell'esposizione per
capitale e interessi contrattuali e di mora del soggetto richiedente
nei
confronti del soggetto beneficiario finale, fino al raggiungimento dei
limiti
suddetti.
La
garanzia del Fondo su portafogli di mini bond è attiva anche durante il
periodo
di costruzione del portafoglio garantito, coprendo le eventuali perdite
che si
dovessero manifestare durante tale periodo.
LE
REGOLE PER LA SOTTOSCRIZIONE DEI MINI BOND
I
soggetti
richiedenti sono tenuti a comunicare, attraverso il portale del Fondo
di
Garanzia, che sia avvenuta la delibera di sottoscrizione del mini bond
entro il
termine perentorio di 3 mesi dalla data
di delibera del Comitato (organo cui è affidata
l’amministrazione del
Fondo).
A pena di
inefficacia, l’operazione deve essere sottoscritta entro 6 mesi dalla
data di
delibera del Comitato. L’operazione si ha per sottoscritta quando
avviene il
versamento al soggetto beneficiario finale emittente dell’importo
corrispondente alla sottoscrizione.
DURATA
DELLA GARANZIA DIRETTA
Per le
operazioni di sottoscrizione di mini bond, la
garanzia diretta ha
effetto dalla data di sottoscrizione del mini bond e dura:
fino
allo scadere dell’ultima rata del piano
di ammortamento (o dell’intera operazione se si prevede il
rimborso unico a
scadenza)
ovvero
fino
alla data dell’eventuale esercizio
dell’opzione di conversione dei mini
bond, se prevista
ovvero
fino
alla data dell’eventuale cessione della
titolarità dei mini bond.
ATTIVAZIONE
DELLA GARANZIA
Il
recupero del credito, da parte dei soggetti richiedenti, si avvia in
caso di inadempimento del soggetto
beneficiario finale;
questo riceverà l’intimazione del pagamento dell’ammontare
del debito per rate o canoni insoluti, capitale residuo e interessi di
mora.
La
comunicazione verrà effettuata tramite raccomandata A/R o con altri
mezzi
idonei a fornire certezza della data di invio.
Nello
stesso tempo, i soggetti richiedenti comunicano al Gestore - MCC,
mediante
Portale del Fondo di Garanzia, l’avvio delle procedure di recupero.
Trascorsi
60 giorni dalla data di avvio delle procedure di recupero senza
che sia stato effettuato il pagamento degli importi dovuti da
parte dei soggetti beneficiari finali, i soggetti richiedenti possono richiedere
l’attivazione del Fondo.
NORME E PRASSI
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D.L. n.
145/2013, convertito con L. n. 9/2014 - Art. 12, co. 6-bis
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Mef/Mise, Decreto 5 giugno 2014
-
Circolare Banca del Mezzogiorno - MCC n. 674 del 23 ottobre 2014
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