Plusvalenze, tassa inviata per il fabbricato sulla carta

Pubblicato il 02 febbraio 2009 La questione relativa ad un contribuente che nel 2000 aveva ceduto a titolo di permuta la proprietà di un terreno a una società di costruzioni quantificando il valore del bene in 75 milioni di vecchie lire, viene risolta dalla Ctr Lazio, con la sentenza n. 133/20/08. Il caso: l’Ufficio aveva provveduto a rettificare il valore dell’immobile quantificandolo in 295 milioni, cifra verificata a fine lavori. In relazione a questa somma il contribuente aveva presentato un atto di adesione e il Fisco aveva provveduto ad effettuare una rettifica del registro e, analogamente, dell’Irpef, invitando il contribuente a documentare l’esistenza di eventuali spese deducibili, ai fini di una corretta individuazione delle plusvalenze. Non avendo proceduto in tal senso, l’agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento per una somma accertata pari a 246 milioni. Già i giudici di primo grado (Ctp Viterbo, sentenza n. 136/2/06) avevano preso le difese del contribuente, riconoscendo che l’Ufficio avrebbe dovuto accertare che il contribuente avesse effettivamente percepito il maggior valore attribuito in sede di imposta di registro. Con la sentenza n. 133/20/08 si ribadisce che la plusvalenza da permuta di un terreno per la realizzazione di un immobile ha rilevanza fiscale solo nel momento in cui il bene viene effettivamente realizzato e non prima. Ciò vale anche se il cliente ha volontariamente riconosciuto un valore più alto alla costruzione ancora da realizzare.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Contratti di solidarietà 2024: al via le domande

29/11/2024

NASpI e DIS-COLL, accesso al SIISL entro 15 giorni dalla fruizione

29/11/2024

Definizione agevolata delle liti tributarie in linea con la Costituzione

29/11/2024

Memorandum: scadenze fisco dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Memorandum: scadenze lavoro dal 1° al 15 dicembre 2024 (con Podcast)

29/11/2024

Alluvione Emilia-Romagna, Toscana e Marche: regole per erogazione contributi

29/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy