Plusvalenze, regole omogenee
Pubblicato il 17 aprile 2008
Dalla versione definitiva della relazione di accompagnamento al Dm 2 aprile 2008, che ha definito la nuova percentuale di imponibilità di dividendi e plusvalenze da partecipazioni qualificate, emerge che questa nuova percentuale si applica anche alle società di persone. Nella prima versione della suddetta relazione, di accompagnamento al decreto del ministero dell'Economia, emergeva che la percentuale del 49,72% di dividendi e plusvalenze su partecipazioni qualificati come imponibili si sarebbe dovuta applicare solo a quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in soggetti Ires. A quelle derivanti dalla cessione di società di persone residenti in Italia, invece, si sarebbe continuato ad applicare la quota di esenzione del 60%. La nuova versione cancella ogni riferimento ai soggetti Ires ed evidenzia che la percentuale di imponibilità del 49,72% deve ritenersi applicabile anche alle cessioni di partecipazioni che riguardano società di persone e non solo società di capitali.